Non basta un atto illegittimo per poter ritenere l’esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio (mobbing) in danno del dipendente

La vicenda

Una dottoressa, assunta a tempo pieno presso il reparto di ortopedia dell’Azienda Sanitaria Locale come assistente medico ospedaliero, aveva agito in giudizio perché fossero accertati una serie di atti e comportamenti dequalificanti e demansionanti (mobbing) posti in essere ai suoi danni dai datori di lavoro succedutisi sin dagli anni 1994 e 1995 e culminati con la definitiva risoluzione del rapporto di lavoro nel 2011, allorquando la stessa veniva dichiarata “assolutamente e permanentemente inabile a qualsiasi lavoro proficuo”; inabilità che quest’ultima imputava alle condotte mobbizzanti subite.

Sia in primo grado che in appello, i giudici di merito respingevano la domanda. In particolare, la Corte territoriale aveva rilevato come la dottoressa avesse offerto “una nozione vaga della lamentata dequalificazione, dai contorni abbastanza incerti, non riconducibile ad un demansionamento, atteso che non risultava in alcun modo che la predetta fosse stata assegnata a compiti estranei alla professionalità medica, alla specializzazione ortopedica e alla corrispondente qualifica posseduta.

Il giudizio della Corte d’Appello

Con riguardo, poi, ai suoi trasferimenti, la Corte territoriale aveva evidenziato che si era trattato di scelte adottate nell’ambito dei poteri gestori riconosciuti dalle fonti di normazione all’epoca vigenti; e che in ogni caso, erano stati adottati accorgimenti laddove fossero state riscontrate criticità dell’assegnazione a determinati servizi.

Nel complesso, la Corte di merito, aveva, pertanto, ritenuto non ravvisabile nella condotta datoriale, ricostruita attraverso i plurimi passaggi che avevano interessato il rapporto di lavoro in questione, il perseguimento consapevole dello svilimento professionale della ricorrente.

La vicenda è così giunta in Cassazione. Ad avviso degli Ermellini (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza n. 10992/2020) la valutazione dell’assenza dei presupposti per il riconoscimento dei lamentati danni era stata effettuata dalla Corte territoriale in termini ampi e comprensivi di tutti i profili di dequalificazione e demansionamento denunciati (ritenuti, invero, dai giudici di appello piuttosto vaghi non avendo la dottoressa dedotto in alcun modo di essere stata assegnata a compiti estranei alla professionalità medica, alla specializzazione ortopedica ed alla corrispondente qualifica posseduta, avendo piuttosto discusso, in termini assolutamente astratti della maggiore o minore pregnanza delle attività mediche svolte presso reparti o strutture diverse ma pur sempre nell’ambito della specialità ortopedica), sulla base di tutte le risultanze di causa.

Un atto illegittimo non prova il mobbing

“Del resto, come può esservi condotta demansionante e mortificante anche in presenza di atti di per sé legittimi, simmetricamente, non ogni dequalificazione così come non ogni altro atto illegittimo può essere automaticamente connotato di vessatorietà: affinché ciò avvenga, è necessario che quell’atto emerga come l’espressione, o meglio come uno dei tasselli, di un composito disegno persecutorio”.

In definitiva, la pur accertata esistenza di uno o più atti illegittimi non consente di per sé di affermare, laddove il lavoratore stesso non alleghi ulteriori e concreti elementi, l’esistenza effettiva di un comportamento complessivamente vessatorio in danno del dipendente. Non ci si può, infatti, limitare a dolersi genericamente di essere vittima di un illecito (ovvero ad allegare l’esistenza di specifici atti illegittimi), ma occorre evidenziare, a fronte di una prospettazione in termini di trattamento complessivamente vessatorio, concreti elementi a sostegno della dedotta sussistenza di un disegno preordinato alla prevaricazione. E, nella specie, era stata esclusa proprio la sussistenza di tale disegno unificante.

Per queste ragioni, la Corte ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controricorrenti.

Avv. Sabrina Caporale

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