Modifica delle condizioni del divorzio a favore dell’ex marito diventato invalido (Cass. civ., sez. I, 16 maggio 2023, n. 13420).
L’ex marito chiede la modifica delle condizioni di divorzio e il contributo al mantenimento perché diventato invalido e disoccupato.
Con ricorso ex L. 898-70, art. 9 l’uomo chiedeva al Tribunale di Bologna la condanna della ex moglie al versamento di una somma mensile non inferiore ad Euro 500,00, deducendo di essere stato riconosciuto invalido e privo di redditi.
Il Tribunale ha ritenuto inammissibile la domanda. La Corte di Appello ha respinto il reclamo osservando: a) che non ne sussistono i presupposti in relazione alla funzione compensativa dell’assegno, poiché entrambi i coniugi, separati sin dal 1995 senza che fosse previsto alcun contributo economico, lavoravano, dal matrimonio non sono nati figli e non risulta che il richiedente abbia sacrificato le proprie aspirazioni di attività professionale per le esigenze della famiglia; b) in relazione alla funzione assistenziale dell’istituto osserva che sebbene la ex moglie abbia una pensione come insegnante e sia proprietaria dell’appartamento già costituente la casa coniugale, non risulta che l’uomo, nonostante la documentata invalidità del 46% non possa svolgere attività lavorativa, non avendo egli provato di avere cercato di reperire un’attività consona alle proprie condizioni fisiche.
L’uomo ricorre in Cassazione deducendo che la valutazione della diligenza prestata nella ricerca di un lavoro è stato l’unico, effettivo “accertamento” operato dalla Corte territoriale e sul punto la motivazione è incongrua, come lo è sulla condizione di disabilità dimostrata per tabulas.
La Corte preliminarmente ribadisce che ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile è sufficiente verificare, in concreto e all’attualità, l’esigenza assistenziale laddove l’ex coniuge sia privo di risorse economiche necessarie per vivere autonomamente e dignitosamente e non possa in concreto procurarsele. È irrilevante il fatto che nel periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio l’uomo avesse un lavoro.
L’assegno di divorzio, nella sua funzione assistenziale e compensativa/perequativa, richiede «l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno».
Il Giudice deve valutare e quantificare l’assegno divorzile non in base al pregresso tenore di vita familiare, ma in misura adeguata a garantire l’indipendenza o autosufficienza economica dell’ex coniuge che deve essere intesa in una accezione non circoscritta alla pura sopravvivenza, ma ancorata ad un criterio di normalità, avuto riguardo alla concreta situazione del coniuge richiedente nel contesto in cui egli vive.
Quanto alla prova dell’oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati, gli Ermellini ricordano che tale prova può essere raggiunta anche tramite presunzioni e con valutazione resa in concreto alla attualità.
Il criterio dell’adeguatezza dei redditi deve essere improntato ai criteri dell’effettività e concretezza, non può risolversi in un ragionamento ipotetico basato su pregressi contesti individuali ed economici non più rispondenti, all’attualità.
Seguendo tale ragionamento i Giudici di appello son si sono adeguati ai principi corretti in quanto non hanno valutato la attuale condizione economica dell’uomo, privo di redditi e di cespiti immobiliari, a fronte di una condizione della ex moglie più favorevole.
Il ricorso viene accolto con rinvio alla Corte d’appello in diversa composizione.
Avv. Emanuela Foligno
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