Arrivano le prime modifiche al Ddl Lorenzin: le novità riguardano l’azione di rivalsa e l’attività in regime libero professionale

Via libera alle prime modifiche al Ddl Lorenzin. È stato infatti approvato in Commissione Affari Sociali l’emendamento a firma Federico Gelli (Pd).
Due i punti che sono stati investititi dalle modifiche al Ddl Lorenzin: azione di rivalsa e attività in regime libero professionale.
Come spiegato dallo stesso Gelli, l’emendamento approvato corregge un “errore clamoroso” relativo all’entità della rivalsa. Che, nel testo attuale, è previsto non possa “superare una somma pari al valore maggiore del reddito professionale moltiplicato per il triplo”, mentre “nella volontà del legislatore” si deve “moltiplicare per tre”.
L’emendamento chiarisce come, per l’azione di rivalsa, il Legislatore non abbia voluto intendere che il reddito degli esercenti la professione sanitaria debba essere moltiplicato per il triplo.
Quanto al Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria, questo dovrà anche agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte dei libero professionisti.

Nello specifico, le modifiche al Ddl Lorenzin per quanto riguarda l’azione di rivalsa, prevedono questi cambiamenti.

Al comma 5 dell’articolo 9 le parole: “pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo” vengono modificate in “pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo”.
Al comma 6 le parole: “pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo” vengono sostituite.
Nello specifico diventano: “pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell’anno di inizio della condotta causa dell’evento o nell’anno, immediatamente precedente o successivo”.

Per quel che riguarda l’articolo 14, ci sono delle ulteriori modifiche al Ddl Lorenzin. Vengono infatti introdotti i commi aggiuntivi 7-bis e 7-ter.

Il Fondo di garanzia per i danni derivanti da responsabilità sanitaria dovrà assolvere un’altra funzione.
Quella di agevolare l’accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero professionale.
È bene infatti ricordare che i medici dipendenti dovranno assicurarsi solo per l’azione di rivalsa.
Quelli che svolgono invece l’attività in regime libero professionale, si dovranno assicurare anche per colpa grave con un ulteriore spesa a loro carico.
Infine, le modifiche al Ddl Lorenzin prevedono che vengano abrogati i riferimenti alla Balduzzi per le tabelle risarcitorie.
Queste, relative al danno biologico, saranno abrogate essendo entrate in vigore le nuove tabelle con la legge sulla concorrenza recentemente approvata dal Parlamento.
 
 
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