Ritenuto responsabile del reato di molestie un uomo che aveva interferito nella vita privata di una donna per farla desistere dal testimoniare in un processo che lo vedeva opposto all’Inps

Era stato condannato a pagare un’ammenda di 350 euro, oltre a risarcire il danno cagionato alla parte civile, in quanto ritenuto responsabile del reato di molestie o disturbo alle persone. In base a quanto accertato in sede di merito l’imputato aveva tentato di far desistere una ex dipendente dal deporre come teste nell’ambito di un procedimento che lo vedeva opposto all’Inps.

Secondo l’accusa, l’uomo, anche mediante l’uso del telefono e seguendo sia a piedi che in auto la persona offesa, interferiva nella sua vita privata, creando, per l’atteggiamento aggressivo della condotta molesta, forti condizioni di apprensione nella donna.

La prova di tali fatti veniva desunta dalle dichiarazioni rese dalla donna, ritenute intrinsecamente attendibili e riscontrate da quanto riferito dagli altri testimoni escussi.

Nell’impugnare la pronuncia di merito davanti alla Suprema Corte di Cassazione, il ricorrente eccepiva, che tale decisione non avesse considerato che dai tabulati acquisiti non emergevano nel periodo dell’imputazione contatti telefonici fra l’imputato e la presunta vittima  (si riscontrava solo l’invio di due messaggi);  la madre della parte civile, inoltre, aveva riferito su un pedinamento con la macchina ma al di fuori dal periodo della contestazione; le dichiarazioni di uno dei testi, poi, erano risultate inficiate da contestazioni dovute ai cambi di versione volti a nascondere la natura solo casuale degli incontri in auto e dell’incrinarsi dei buoni rapporti fra l’imputato e la parte civile solamente a seguito delle pressioni di quest’ultima per essere riassunta.

In conclusione, l’intera ricostruzione della donna sarebbe rimasta priva di idonee descrizioni, oltre a risultare animata da rancore, non riscontrata e anzi smentita dai dati dei tabulati telefonici.

I Giudici Ermellini, tuttavia, con la sentenza n. 10813/2020, hanno ritenuto di non aderire alle argomentazioni proposte, giudicando inammissibile il ricorso.

Secondo la Cassazione, infatti, nel ricorso si susseguivano generiche asserzioni critiche in ordine al giudizio di attendibilità della persona offesa che, oltre a ribadire indimostrati intenti vendicativi, citavano mancanze descrittive che non avevano in sé alcuna attitudine a smentire gli apprezzamenti di merito sul punto, avuto riguardo alla rappresentazione delle molestie nel periodo delle imputazione e alla loro attuazione (con messaggi, inseguimenti in auto e a piedi, pressioni per non testimoniare), secondo un iter che si confrontava con gli altri riscontri testimoniali.

La redazione giuridica

Leggi anche:

DISTURBO AL RIPOSO DELLE PERSONE, REATO SOLO SE RIGUARDA NUMERO INDETERMINATO DI PERSONE

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui