Video chat con insulti all’interlocutore, ingiuria o diffamazione?

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Le espressioni offensive, pronunciate dall’imputato in una video chat, erano costate all’imputato una condanna ai sensi dell’art. 595 del codice penale

Seicento euro di multa. E’ la sanzione inflitta in sede di merito a un uomo condannato per diffamazione. L’imputato, nello specifico, era stato riconosciuto penalmente responsabile, ai sensi dell’articolo 595 del codice penale, per aver insultato il suo interlocutore in una video chat, alla presenza di più persone.

Nell’impugnare la sentenza di appello davanti alla Suprema Corte, il ricorrente eccepiva la qualificazione del reato come diffamazione, anziché come ingiuria. A suo giudizio, infatti, gli insulti erano stati rivolti attraverso una chat vocale sulla piattaforma “Google Hangouts”, diversa dalle altre piattaforme chat digitali, che sono leggibili anche da più persone. Il destinatario dei messaggi, peraltro, era solamente la persona offesa e la video chat aveva carattere temporaneo.

Non poteva pertanto considerarsi il precedente giurisprudenziale (Cassazione n. 7904/2019), che riguardava una chat scritta (Whatsapp) in cui il messaggio offensivo poteva essere visionato anche da altri utenti; nel caso in esame, la chat aveva natura di conversazione vocale, e non sarebbe stato rilevante che all’ascolto vi fossero altri utenti.

La Cassazione, con la sentenza n. 10905/2020 ha ritenuto fondato il ricorso proposto.

Per i Giudici Ermellini risultava accertato che le espressioni offensive erano state pronunciate dall’imputato mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, e alla presenza, altresì, di altre persone ‘invitate’ nella chat vocale.

Ciò posto – hanno sottolineano dal Palazzaccio – va rammentato che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.

Di conseguenza, il reato contestato doveva essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’art. 594 del codice penale; illecito, quest’ultimo, depenalizzato ai sensi del D.Lgs. n. 7/2016. Da li la decisione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata.

La redazione giuridica

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