La donna, condannata per molestie telefoniche, dovrà versare 5.000 euro all’ex marito. La corte d’appello ha ridotto la sanzione, già determinata in primo grado, in ragione della conflittualità tra le parti dovuta alla crisi coniugale e alla separazione personale in corso

La vicenda

La Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della decisione del primo giudice, aveva rideterminato l’entità della condanna pronunciata a carico dell’imputata per molestie telefoniche ai danni del marito.

La corte territoriale aveva valorizzato il contesto all’interno del quale le molestie si erano andate verificando: un clima di tensione e di conflitto tra le parti dovuta alla crisi coniugale e al procedimento di separazione. In tal senso aveva inteso ridurre la somma equitativamente determinata a titolo risarcitorio dal primo giudice nella misura di 5.000 euro.

La Sesta Sezione Civile della Cassazione (ordinanza n. 26262/2019) ha confermato la decisione impugnata perché coerente e immune da vizi.

La corte d’appello aveva espressamente sottolineato come gli indici obiettivi costituiti dalla natura del reato accertato a carico della imputata, nonché dal tenore dei rapporti conflittuali intercorrenti tra le parti (in ragione della situazione di crisi matrimoniale in cui le stesse erano venute a trovarsi), valessero a giustificare una rivisitazione dell’entità del danno liquidato dal primo giudice.

Ed invero, il giudice dell’appello aveva adeguatamente e congruamente dato conto di ciascuno degli indici valorizzati, in modo da rendere evidente il percorso logico seguito.

Al riguardo, i giudici della Suprema Corte hanno ricordato che “l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito”.

La redazione giuridica

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