La morte del cane in pensione non comporta automaticamente la responsabilità della struttura. Il rapporto di custodia e ricovero presso una pensione di animali è stato inquadrato come contratto di deposito atipico. La Cassazione conferma la assenza di responsabilità della struttura per la morte del cane in pensione (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 luglio 2025, n. 19497).
La torsione gastroplenica e la morte del cane in pensione
Il proprietario dell’animale cita a giudizio dinanzi il Tribunale di Ivrea il titolare della Pensione per animali, e chiede la declaratoria di risoluzione del contratto per grave inadempimento contrattuale di quest’ultima, per non avere adeguatamente custodito, sorvegliato ed assistito il proprio cane, deceduto presso la pensione, a causa di una torsione gastroplenica. Conseguentemente chiede anche la condanna alla restituzione del corrispettivo pagato, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato nella misura complessiva di Euro 16.903,80 (di cui Euro 1.903,80 a titolo di danno patrimoniale e Euro 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale).
Il Tribunale di Ivrea, espletate le prove testimoniali ed acquisita la CTU di indagine sulla morte dell’animale con sentenza n. 320/2022, rigetta la domanda.
La Corte d’appello di Torino ha valorizzato le statuizioni del Tribunale, sia in termini di qualificazione del rapporto quale contratto di custodia provvisto di ulteriori obbligazioni sia in termini di buon governo dell’animale ai sensi degli artt. 1768 e 1218 c.c. Ha dato atto che il proprietario della Pensione ha adeguatamente assicurato il ricovero e le cure del cane Dago, il quale è deceduto nelle ore notturne a causa dell’improvvisa insorgenza della torsione dello stomaco di cui la convenuta non poteva avvedersi in forza della rapidità tra l’insorgenza dei sintomi e il verificarsi dell’evento fatale.
Il ricorso in Cassazione
Il proprietario di Dago lamenta omesso riferimento a precedenti conformi; motivazione assente e/o contraddittoria; omesso riferimento a elementi di fatto. Lamenta anche il fatto che gli operatori della Pensione nella fascia oraria 18,00/23,00 non si siano accorti delle condizioni del cane.
Invero, la Corte di Torino ha ben analizzato le circostanze fattuali e correttamente condiviso la qualificazione giuridica del rapporto dedotto quale “contratto di deposito atipico” sulla base delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali. Questo significa che le censure proposte alla S.C. suscitano un nuovo giudizio di fatto che è inammissibile.
Con separata censura, sempre il proprietario di Dago, sostiene erronea qualificazione giuridica del rapporto inter partes, che essendo stato qualificato di natura “atipica”, è privo di una specifica regolamentazione normativa. Secondo la sua tesi, il rapporto sorto tra le rientrerebbe nella categoria del contratto di deposito puro.
La Cassazione osserva che in più occasioni è stata affermata la possibile riconduzione dell’animale d’affezione al regime di bene giuridico eventuale oggetto di contratto (Cass. Sez. 2, 25/09/2018, in tema di compravendita di un animale da compagnia che, a sua volta, in quanto “cosa mobile” in senso giuridico, può essere qualificato anche come “bene di consumo” ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. n. 206 del 2005).
Il rapporto di custodia e ricovero presso una pensione di animali è stato inquadrato come contratto di deposito atipico
Pertanto, correttamente la fattispecie in esame è stata inquadrata in un contratto atipico, con onere per il depositario di provare di avere usato la diligenza del buon padre di famiglia nell’esecuzione della prestazione e che l’inadempimento fosse derivato da causa a lui non imputabile secondo la regola generale prescritta dall’art. 1218 c.c.
Difatti, il primo Giudice ha ritenuto assolto l’onere probatorio gravante sulla struttura pensionistica di avere diligentemente espletato la propria obbligazione di cura e sorveglianza dell’animale, nonché di avere provato che il perimento del cane Dago non gli era imputabile come attestato dalla esauriente istruttoria compiuta che ne aveva confermato il decesso causato dalla insorgenza, repentina, della patologia che lo aveva colpito.
I Giudici di appello hanno affermato che le cause della morte del cane in pensione, ricoverato adeguatamente in un box della struttura, erano state causate da una torsione gastroplenica completa, patologia insorta rapidamente e improvvisamente, contro cui “nulla poteva evitare la convenuta a causa della rapidità con cui si verifica il fenomeno, che dopo i primi sintomi di malessere dell’animale provoca rapidamente il decesso” e escludendo qualsiasi comportamento antigiuridico della Pensione “essendosi al contrario, come accertato dal CTU, verificato uni diligente trattamento dell’animale per quanto di competenza della convenuta, senza alcun compimento di un atto omissivo a cui fosse tenuta in forza dell’ordinamento giuridico“.
Siamo di fronte a una “valutazione di merito”, come noto di stretta competenza del Giudice di primo grado, che in riferimento al contenuto delle allegazioni della stessa parte attrice, è stata resa in maniera adeguata.
In conclusione, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Avv. Emanuela Foligno





