Assegno divorzile, la Cassazione stronca ancora la rilevanza del tenore di vita

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In tema di assegno divorzile, la Cassazione continua a ribadire un principio chiave: non conta solo lo squilibrio economico tra gli ex coniugi, ma la sua origine. L’assegno spetta solo se la disparità è frutto delle scelte condivise durante il matrimonio e dei ruoli familiari assunti. Il Giudice di Appello non ha accertato se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale tra i coniugi fosse da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endo-familiari, in relazione alla durata del matrimonio (Corte di Cassazione, I civile, ordinanza 16 luglio 2025, n. 19617).

I fatti

La Corte di appello di Roma ha respinto l’appello incidentale contro la decisione del Tribunale dichiarativa, con sentenza non definitiva, della cessazione degli effetti civili del matrimonio e concedente un assegno divorzile alla ex moglie dell’importo di euro 500,00 mensili.

All’esito della udienza presidenziale del giudizio di divorzio, il Presidente f.f., risultando sussistente un’elevatissima sperequazione tra le parti atteso che l’ex marito percepisce un reddito mensile netto pari ad Euro 14.000,00 circa per dodici mensilità, mentre la ex moglie circa Euro 2.100,00 per lo stesso numero di mensilità, ha confermato le condizioni previste dalla separazione, che prevedevano affidamento congiunto dei figli, collocamento degli stessi presso la madre e regime di visita del padre; assegnazione della casa coniugale alla madre, con spese (utenze, spese condominiali) in capo al padre; – assegno di Euro 1.000,00 per il mantenimento della moglie; – assegno di Euro 1.000,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al 100% delle seguenti spese: polizza sanitaria, retta della scuola privata, attività sportive ed extrascolastiche.

La capacità economico reddituale della signora era migliorata rispetto alla separazione

Con sentenza definitiva il Tribunale di Roma ha poi sostanzialmente confermato i provvedimenti già in essere stabiliti dalla fase presidenziale e relativi al concorso nel mantenimento dei figli, suddividendo però l’onere delle spese straordinarie tra le parti, in ragione della accertata disparità reddituale, nella misura del 75% a carico del padre e del 25% a carico della madre.
Inoltre ha confermato l’assegnazione della casa familiare; ha rigettato, però, la domanda di assegno divorzile avanzata dalla ex moglie assumendo, da un lato, che, pur persistendo una rilevante sperequazione reddituale tra le parti, la capacità economico reddituale della signora era migliorata rispetto alla separazione, essendo al tempo impiegata part-time ed ora full-time, con incremento della capacità reddituale ed a seguito del lascito iure hereditario delle consistenze immobiliari (pur al netto delle passività), ciò che le consente di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, anche in considerazione del godimento in via esclusiva della casa coniugale e degli oneri di gestione sostenuti dal ricorrente proprietario, quali confermati in questa sede quale contributo indiretto al mantenimento dei figli.

Le risorse economiche e patrimoniali delle parti

La Corte di Roma, ha ricostruito le risorse economiche e patrimoniali di entrambe le parti nel senso che:

  • a) l’ex marito risultava avere avuto nel 2019 un reddito netto approssimativo di Euro 117.610,00 (Euro 9.800,83 per 12 mensilità); nel 2018 un reddito netto approssimativo di Euro 211.769,00 (Euro 17.647,41 per 12 mensilità); nel 2021 aveva ripreso l’attività di libero professionista ed aveva ricevuto per T.F.R. la somma netta di Euro 100.000,00 oltre che la somma al lordo di Euro 780.000,00 quale incentivo all’uscita).
  • b) l’ex moglie che lavorava con contratto di lavoro a tempo indeterminato come impiegata aveva prodotto le buste paga di gennaio 2018, per Euro 1.443,47, febbraio 2018 per Euro 1.550,65, marzo 2018 per Euro 2.703,95, aprile 2018 per Euro 2.110,70, quindi la busta paga di maggio 2018 che attestava un netto di Euro 3.067,59, poiché il suo rapporto di lavoro era diventato a tempo pieno, come pure aveva accertato il Tribunale (che colloca l’aumento di stipendio nel 2019, mediamente sino ad Euro 3.700,00). Riguardo poi alla eredità materna ricevuta dalla ex moglie – considerata dal Tribunale al fine di ritenere accresciuto il suo stato patrimoniale e finanziario – la stessa aveva dichiarato (dichiarazione sostitutiva del 28-11-2022) che l’asse ereditario acquisito al 50% era composto di 3 immobili abitativi, del valore complessivo al 100% di Euro 438.150,00, e di 7 terreni non abitativi del valore complessivo al 100% di Euro 28.094,80; che aveva venduto altri beni immobili facenti parte dell’asse ereditario ma che, ciononostante, persistevano debiti successori per complessivi Euro 1.167.549,12.

L’assetto economico appariva in buona parte bilanciare la disparità di capacità reddituale sussistente tra le parti

Ebbene secondo la Corte di appello, se, da una parte, vi era un forte debito successorio nella misura del 100% dell’asse ereditario, dall’altra vi era pure un attivo, costituito anche da immobili abitativi che possono essere messi a reddito o ulteriormente venduti, e che perciò non appariva errata la considerazione del Tribunale secondo cui ne sono derivati effetti accrescitivi delle consistenze finanziarie e patrimoniali per la resistente.

In questo contesto, l’assetto economico delineato dal Tribunale appariva in buona parte bilanciare la disparità di capacità reddituale sussistente tra le parti.

L’intervento della Cassazione

La ex moglie si rivolge alla Corte di Cassazione lamentato il respingimento della sua domanda di assegno divorzile.

Secondo la donna, il Giudice di Appello avrebbe dovuto accertare se la condizione di squilibrio economico-patrimoniale fosse da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni dei coniugi ed ai ruoli endo-familiari, in relazione alla durata del matrimonio, giacché, ove la disparità abbia questa radice causale, bisognava tenere conto nella valutazione della inadeguatezza dei mezzi e della incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive, avendo l’assegno divorzile una funzione compensativa e perequativa.

Preliminarmente, la Cassazione rammenta i seguenti approdi giurisprudenziali:

Il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi-ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell’assegno.

I criteri di attribuzione dell’assegno divorzile

I criteri di attribuzione dell’assegno divorzile non dipendono dal tenore di vita godibile durante il matrimonio, operando lo squilibrio economico patrimoniale tra i coniugi unicamente come precondizione fattuale. Il giudizio deve essere espresso alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all’età dell’avente diritto. Conseguentemente, la inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente va accertata considerando che l’assegno è finalizzato a garantire un livello reddituale parametrato alle pregresse dinamiche familiari ed è perciò necessariamente collegato, secondo la composita declinazione delle sue tre componenti (assistenziale, perequativa e compensativa), alla storia coniugale e familiare (cfr. Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5055 del 24/02/2021, in motivazione).

La funzione dell’assegno divorzile richiede uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi

La funzione dell’assegno divorzile richiede uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio, la cui prova in giudizio spetta al richiedente.

Tanto rammentato, la Corte d’appello ha ricostruito (solo) la rispettiva situazione reddituale delle parti all’attualità, compresi gli esiti della successione materna della ex moglie agli effetti della ricostruzione del patrimonio, però nulla ha detto a proposito del patrimonio dell’ex marito. Inoltre, i Giudici di appello hanno tenuto conto che la ex moglie non ha alcun onere abitativo, risiedendo nella casa di proprietà esclusiva dell’ex marito, che è inoltre obbligato a corrispondere anche tutti gli oneri di manutenzione e tutte le utenze del medesimo immobile. Tali ragionamenti hanno condotto a ritenere che l’assetto delineato dal Tribunale bilanci la disparità di capacità reddituale sussistente tra le parti.

È evidente, dunque, che la Corte di secondo grado non ha considerato i principi sopra menzionati, in particolare a riguardo della funzione compensativa-perequativa dell’assegno divorzile, e non ha considerato se l’accertata disparità tra le situazioni reddituali degli ex coniugi trovasse effettivamente ragione nelle scelte fatte durante il matrimonio.

In conclusione, vengono accolte parte delle censure e la causa viene rinviata alla Corte di Roma.

Avv. Emanuela Foligno

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