Nel corso di un procedimento in materia di responsabilità sanitaria, il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l’opposizione presentata contro il decreto di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici d’ufficio. La decisione si fonda sul rilevante ritardo con cui è stata trasmessa la CTU, rispetto ai termini inizialmente fissati. In base all’art. 52 del d.P.R. n. 115/2002, il compenso del CTU dovrà essere ridotto di un terzo (Tribunale Torre Annunziata – sentenza 7 maggio 2025, n. 134 – Giudice Dott. Coppola).
Il ritardo nella consegna della relazione peritale
Con procedimento ex art. 696-bis c.p.c. in tema di responsabilità sanitaria, nel giudizio n. 5507/2022 R.G., il Tribunale dispone CTU e assegna al collegio peritale il termine di giorni 90 dall’inizio delle operazioni per l’invio della relazione, alle parti, termine di giorni 20 alle parti per l’invio ai CTU di osservazioni e successivo termine di ulteriori 20 giorni ai C.T.U. per il deposito della relazione, delle osservazioni delle parti ed alla sua sintetica valutazione sulle stesse. Essendo iniziate le operazioni in data 8-5-2023, i termini in parola avevano le scadenze del 6-9-2023 (computando il periodo di sospensione feriale), 26-9-2023 e 16-10-2023 ma la relazione è stata trasmessa (con p.e.c.) al ricorrente in data 2-4-2024 e la relazione definitiva il 15-5-2024.
L’art. 52, comma 2, del d.p.r. 30-5-2002, n. 115, relativo agli onorari spettanti agli ausiliari del magistrato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario, dispone che “Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo”.
Nella specie, il compenso è stato liquidato a tempo, ovvero a vacazioni, in quanto l’elaborato peritale redatto dagli ausiliari era relativo a responsabilità medica. In ragione della natura degli accertamenti espletati, è stata esclusa l’applicazione dell’art. 21 del d.p.r. n. 352/1988, dell’art. 4 della l. n. 319/1980. La consulenza non è consistita semplicemente nella visita medica della parte e in un accertamento sulle sue condizioni di salute, ma in specifica ricerca sulle cause della patologia denunciata ed in una valutazione tecnica della condotta dei medici e della dotazione delle strutture sanitarie, sulla scorta della letteratura scientifica di riferimento.
Il compenso del CTU e termini da rispettare
Tale modus operandi, è conforme al criterio secondo cui: “In tema di liquidazione del compenso del CTU medico, il criteri dell’onorario fisso stabilito dagli artt. 20 e 21 della tabella allegata dal D.M. 30 maggio 2002 è applicabile in riferimento agli accertamenti aventi ad oggetto lo stato di salute della persona; ne consegue che, ove la consulenza abbia avuto ad oggetto la verifica della correttezza, secondo le regole della scienza medica, dell’operazione chirurgica cui è stata sottoposta una delle parti, tale indagine ha una sua propria specificità, per cui in tal caso, mancando un’apposita previsione in tabella, il Giudice può legittimamente fare ricorso al criterio fondato sulle vacazioni”.
Ciò detto, è pacifico che i CTU abbiano completato le operazioni in ritardo, atteso che l’invio della relazione è avvenuto (in data 2-4-2024) ben oltre il termine finale assegnato (6-9-2023), e che le successive (invio delle osservazioni delle parti e deposito della relazione finale) si sono concluse oltre (15-5-2024). Ergo, il compenso del CTU deve essere liquidato nella misura di 1/3.
Ritardo e compenso del CTU ridotto di 1/3
Invero, la giurisprudenza ha chiarito che la decurtazione prevista dall’art. 52 del D.P.R. n.115 del 2002, per il caso in cui il CTU completi le attività delegategli, la liquidazione a vacazioni è legittima così come la riduzione di 1/3 dell’onorario ai sensi dell’art. 52, ultima parte, del D.P.R. n. 115 del 2002, nel caso in cui non sia possibile individuare con precisione quali attività siano state svolte prima o dopo la scadenza del termine per il deposito della consulenza.
Il criterio testè riportato è stato affermato proprio perché, diversamente ritenendo e applicando l’esclusione del compenso per “il periodo successivo alla scadenza del termine”, non potendo individuarsi con precisione quali attività siano tempestive, si rischierebbe di acquisire una parte di prestazione senza remunerazione. Ne conseguirebbero due sanzioni diverse per una situazione identica e, cioè, la riduzione di solo 1/3 per gli onorari a tariffa variabile e la cancellazione del compenso del CTU per gli onorari a tempo, sebbene le prestazioni siano state comunque validamente effettuate dopo la scadenza e il ritardo abbia portato non alla revoca dell’incarico ma all’acquisizione della relazione.
Concludendo, in accoglimento del ricorso, il compenso del CTU viene ridotto di 1/3 ovvero ad euro 733,34 oltre IVA ciascuno.
Avv. Emanuela Foligno
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