Natura della posizione dedotta in giudizio, l’intervento delle Sezioni Unite

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La decisione a commento tratta del ricorso per regolamento di giurisdizione richiesto dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. La giurisdizione si determina sulla base della domanda e nel riparto tra Giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, ordinanza 12 luglio 2025, n. 19212).

I fatti

Il danneggiato ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Roma, davanti al Tribunale di Roma, per ottenere il risarcimento dei danni a suo dire subiti in conseguenza del danneggiamento della struttura in muratura di un chiosco nel quale esercitava un’attività commerciale, all’interno della spiaggia libera di Castel Porziano, nonché delle merci e di altri beni esistenti in tale struttura, avvenuto a seguito dell’esecuzione, da parte dell’ente convenuto, dei lavori di abbattimento di alcuni manufatti in legno abusivi annessi al chiosco, sulla base di ordine di demolizione emesso in sede amministrativa. Il Comune ha chiamato in giudizio la impresa alla quale era stata appaltata l’esecuzione dei lavori di demolizione, la quale, a sua volta, ha chiamato in giudizio la propria assicuratrice della responsabilità civile.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario, per essere competente il Giudice amministrativo. Riassunta la causa davanti al TAR per il Lazio, quest’ultimo ha sollevato d’ufficio il conflitto negativo di giurisdizione, ai sensi dell’art. 11, comma 3, c.p.a. e dell’art. 59, comma 3, legge 18 giugno 2009 n. 69.

La decisione della Cassazione

La giurisdizione si determina sulla base della domanda e, quanto al riparto tra Giudice ordinario e amministrativo, non ha rilevanza la prospettazione della parte, ma il cd. petitum sostanziale, da identificarsi non solo e non tanto in funzione della concreta statuizione chiesta, quanto sulla base della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal Giudice con riguardo ai fatti allegati a fondamento della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo della lite ed al rapporto giuridico di cui sono espressione.

Nel caso di specie, la domanda proposta era quella di fare valere la responsabilità del Comune di Roma per i danni subiti in conseguenza di un “comportamento materiale” posto in essere dal Comune in occasione della demolizione delle opere abusive annesse al chiosco dove veniva esercitata l’attività commerciale del ricorrente, senza alcuna contestazione e, comunque, senza alcuna attinenza con il provvedimento amministrativo contenente l’ordine di demolizione, il quale costituisce, pertanto, solo la premessa dell’azione risarcitoria.

Ne consegue la sussistenza, nella specie, della giurisdizione del Giudice ordinario, attesa l’assenza – nella domanda proposta – di riferimenti attinenti ai profili pubblicistici dell’esercizio del potere amministrativo.

La Cassazione sottolinea, sulla base degli atti, che l’ordine amministrativo di demolizione posto in esecuzione aveva ad oggetto esclusivamente alcuni manufatti annessi al chiosco all’interno del quale si svolgeva l’attività commerciale, e più precisamente, alcuni ampliamenti di tale struttura. Il danneggiato ha chiesto esclusivamente il risarcimento per i danni che assume essere stati causati, invece, alla originaria struttura nella sua detenzione (non oggetto dell’ordine di demolizione) e ad alcuni beni e merci in essa esistenti, a causa della non corretta esecuzione dei lavori di abbattimento delle opere oggetto dell’ordine di demolizione, la cui legittimità non contesta nella presente sede.

La natura della posizione dedotta in giudizio

Tali “profili” restano estranei al giudizio di legittimità, limitato all’individuazione del Giudice dotato di giurisdizione sulla domanda proposta. Non può neppure ritenersi sussistere un’ipotesi di giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo, in considerazione dell’attinenza dell’ordine di demolizione alla materia urbanistica ovvero alla sussistenza di un sottostante rapporto di concessione amministrativa, in relazione ai manufatti interessati dalla vicenda.

Secondo consolidato indirizzo, da una parte, “ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla domanda risarcitoria proposta in materia urbanistica ed edilizia, occorre distinguere il caso nel quale il privato pretenda il risarcimento del danno derivante dalla illegittima progettazione e deliberazione dell’opera pubblica, nel quale, ponendosi in discussione la legittimità dell’esercizio del potere pubblico, la giurisdizione spetta al giudice amministrativo, da quello in cui lo stesso lamenti la cattiva esecuzione dell’opera pubblica, contestando le modalità esecutive dei lavori, nel quale la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in rilievo la violazione del generale dovere di neminem laedere”.

E, dall’altra parte, che è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia introdotta dal concessionario di un’area pubblica comunale, adibita ad attività commerciale, al fine di ottenere il risarcimento del danno con-seguente all’attività di demolizione del manufatto ivi realizzato, compiuta senza preavviso dall’ente concedente, vertendo il petitum sostanziale sull’accertamento della responsabilità derivante da un comportamento materiale della P.A., lesivo di una posizione di diritto soggettivo, senza che rilevi la titolarità in capo all’attore di una concessione su bene demaniale, la quale non viene in discussione nei suoi aspetti provvedimentali di rilievo pubblicistico, ma unicamente nelle sue concrete modalità esecutive, e pertanto costituisce solo la premessa della domanda risarcitoria proposta”.

La giurisdizione del Giudice ordinario

Nel presente giudizio è stato chiesto il risarcimento dei danni conseguenti alla (dedotta) non corretta esecuzione, sul piano tecnico e operativo, dei lavori di demolizione dei manufatti oggetto del provvedimento amministrativo, non contestato peraltro, assumendo che a causa di tale non corretta esecuzione di quei lavori, sarebbero stati danneggiati altri beni, di cui si assume titolare, beni, cioè, diversi da quelli oggetto dello stesso provvedimento amministrativo di demolizione.

Conclusivamente la S.C. dichiara la giurisdizione del Giudice ordinario.

Avv. Emanuela Foligno

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