Interessante decisione che tratta del grado delle colpe dei convenuti in un caso di risarcimento per contagio da HCV. Il Giudice di merito può pronunciare sul grado delle colpe soltanto se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque chiesto l’accertamento della ripartizione interna in vista del regresso (Corte di Cassazione, III civile, ordinanza 15 luglio 2025, n. 19484).
I fatti
Nell’anno 2009 gli eredi della vittima hanno chiamato a giudizio davanti al Tribunale di Napoli il Ministero della Salute e la Casa di Cura per vederne accertata la responsabilità del decesso del congiunto.
Il Giudice di Napoli accoglie la domanda e dichiara la responsabilità contrattuale della Casa di Cura e quella extracontrattuale del Ministero per il contagio da HCV, condannando entrambe le convenute.
In secondo grado, la Corte d’appello di Napoli incrementa l’importo del risarcimento, per il quale rimanevano responsabili solidale le parti convenute (Casa di Cura e Ministero).
Il giudizio di Cassazione
La ricorrente censura la ripartizione interna fra coobbligati della responsabilità nell’ambito dell’obbligazione solidale insorta dalla condanna di cui all’articolo 1228 c.c. in quanto: a suo dire sussisterebbe autonomia dell’azione di accertamento della ripartizione interna della responsabilità solidale e sarebbe irrilevante il giudicato formatosi nel giudizio instaurato tra il danneggiato e i coobbligati solidali in assenza di proposizione di domanda relativa alla ripartizione interna della responsabilità tra coobbligati; ne conseguirebbe l’erroneità dell’applicazione della normativa attinente al giudicato.
La censura è abbastanza complessa; in sintesi il ricorrente lamenta che il Giudice d’appello sarebbe incorso in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sulla autonomia dell’azione di accertamento del riparto interno della responsabilità solidale tra coobbligati, laddove non sia stata proposta alcuna domanda sul punto nel giudizio instaurato dal danneggiato contro i coobbligati. All’uopo viene indicata giurisprudenza secondo cui occorre proporre specifica domanda nei confronti degli altri convenuti, il che nel caso in esame non sarebbe stato fatto.
Tuttavia, la giurisprudenza menzionata a suffragio dal ricorrente non è pertinente al caso in parola, perché, pur sussistendo responsabilità aquiliana soltanto del Ministero è insorta in capo alla Casa di Cura una responsabilità contrattuale, venuta ad affiancarsi appunto a quella extracontrattuale del Ministero stesso.
Ripartizione delle colpe tra coobbligati possibile solo in presenza di azione di regresso
Ebbene, nel giudizio sulla responsabilità di danno da fatto illecito aquiliano, ove siano stati convenuti più pretesi condebitori, il Giudice di merito può pronunciare sul grado delle colpe soltanto se uno dei condebitori abbia esercitato l’azione di regresso nei confronti degli altri, o comunque chiesto l’accertamento della ripartizione interna in vista del regresso; pertanto, se il presunto autore dell’illecito si limita a negare la sua responsabilità senza chiedere ciò, deve ritenersi che non abbia proposto alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti (e, naturalmente, se poi propone tale domanda per la prima volta in appello, si tratta di inammissibile domanda nuova).
Se il danneggiato agisce per il risarcimento dei danni nei confronti di tutte le parti coinvolte, predicando la responsabilità solidale, in mancanza di espressa richiesta di accertamento della comune corresponsabilità nella causazione dell’evento del contagio da HCV, e quindi del vincolo di solidarietà per la domanda proposta, la suddetta domanda va intesa soltanto come finalizzata a ottenere il risarcimento da ognuno di loro per l’intero in ragione del contributo causale alla determinazione del danno, mentre l’accertamento del rapporto di concausazione del danno stesso non ne costituisce l’oggetto.
Applicando tali concetti al caso qui in esame, non vi è stata alcuna domanda proposta in primo grado nei confronti dell’altra parte convenuta, e ciò non si è verificato neppure in appello (ove sarebbe stata inammissibile per tardività). Non si dunque formato il giudicato sulla solidarietà, e pertanto sulla responsabilità comune, tra le attuali parti, poiché il giudicato ivi maturato attiene soltanto al distinto rapporto tra i danneggiati e i convenuti.
La sentenza d’appello viene cassata con rinvio.
Avv. Emanuela Foligno






