La Suprema Corte conferma la condanna tenendo in considerazione la velocità di marcia e l’imprudenza dell’investitore (Cass. Pen., Sez. IV, Sentenza n. 46406 del 20 dicembre 2021).

Motociclista condannato per omicidio colposo: la vicenda trae origine da un grave sinistro stradale che vede protagonista un motociclista che investiva un bambino causandone il sobbalzo per oltre trenta metri e la morte immediata.

In primo grado, il Tribunale di Marsala, esclude la responsabilità penale dell’investitore argomentando la poca credibilità che il bambino nell’attraversare la carreggiata fosse tenuto per mano dal padre, poiché l’impatto avrebbe travolto anche il padre.

Sicchè, secondo il primo Giudice risultava più verosimile che il bambino attraversava la strada da solo, forse in modo repentino e imprevedibile, e pertanto la velocità di marcia tenuta dal motociclo risultava ininfluente nella causazione dell’evento.

I Giudici d’Appello di Palermo, in completa riforma della decisione, condannano il motociclista per omicidio colposo per l’investimento del bambino con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

La Corte di merito, ribaltando il giudizio assolutorio di primo grado, dopo aver proceduto all’esame delle fonti di prova orale, ha escluso che l’attraversamento della strada ad opera del bambino fosse avvenuto autonomamente, confermando la versione del padre, secondo il quale egli e il figlio procedevano mano nella mano ed avevano atteso anche il transito di un’autovettura che procedeva; ha poi argomentato che in quel tratto di strada il limite di velocità era di 50 kmh e che la velocità tenuta dal motociclo era comunque tale che, ove il motociclista avesse osservato il limite colà vigente, ciò avrebbe potuto consentire ai due pedoni di spostarsi dalla traiettoria del motociclo

La Corte, pertanto, dà rilievo, a differenza del primo Giudice, alla velocità del motociclo, stimata tra 70-80 Km/h, e alle condizioni dei luoghi definendo la strada in questione illuminata e senza ostacoli di visibilità.

Oltre a ciò la Corte d’Appello esclude che l’attraversamento della strada ad opera del bambino fosse avvenuto autonomamente, confermando in tal modo la versione del padre, secondo il quale «egli e il figlio procedevano mano nella mano ed avevano atteso anche il transito di un’autovettura».

Nel tratto di strada teatro del sinistro il limite di velocità era di 50 km/h e, pertanto,  la velocità tenuta dal motociclo era tale che, ove il conducente avesse osservato il limite vigente, ciò avrebbe potuto consentire ai due pedoni di spostarsi dalla traiettoria del motociclo ed evitare l’investimento.

Il motociclista ricorre in Cassazione ove, tuttavia, viene confermata la condanna per omicidio colposo stradale.

Preliminarmente i Supremi Giudici evidenziano che dalle prove testimoniali svolte risultava confermata la circostanza che il bambino nell’attraversamento della carreggiata era tenuto per mano dal padre.

Ad ogni modo, dirimente la velocità di marcia del motociclo e la posizione dei pedoni.

Difatti, gli Ermellini ribadiscono che se il conducente avesse tenuto una andatura di marcia rispettosa dei limiti di velocità, i pedoni avrebbero avuto più tempo per spostarsi rispetto alla traiettoria del motociclo, anche tenendo presente che l’attraversamento era stato quasi completato.

Oltre ai suddetti elementi la Suprema Corte non trascura che il tratto di strada in questione era interessato dall’abituale attraversamento di pedoni  e, dunque, il motociclista avrebbe dovuto procedere con estrema cautela, a prescindere dal rispetto dei limiti di velocità prefissati.

La Cassazione ritiene prive di pregio le censure del ricorrente in ordine alla motivazione della sentenza, che si confronta espressamente con le divergenti argomentazioni della sentenza di primo grado, sia in ordine all’attraversamento della strada da parte del bambino,  sia in ordine al ragionamento controfattuale riferito alla velocità del motociclo, riguardo alla quale è affatto corretto, sul piano metodologico, ipotizzare la condotta doverosa – il cosiddetto comportamento alternativo lecito – e ricavarne la sequenza fattuale che si sarebbe verificata in assenza di decorsi causali alternativi: nella specie, l’elemento posto a base del ragionamento controfattuale della Corte di merito muovendo dall’ipotesi che il motociclista avesse tenuto un’andatura più moderata è riconducibile a un dato oggettivamente certo e sicuramente rilevante, soprattutto per lo spostamento che i pedoni stessi avrebbero avuto più tempo di effettuare rispetto alla traiettoria del motociclo.

Di contro, la svalutazione del ragionamento controfattuale operato nella sentenza impugnata si basa su una rielaborazione delle acquisizioni probatorie che è demandata in via esclusiva al Giudice di merito e non può trovare spazio nel giudizio di cassazione; mentre è, semmai, da ricordare che, in tema di omicidio colposo, per escludere la responsabilità del conducente per l’investimento del pedone è necessario che la condotta di quest’ultimo si ponga come causa eccezionale ed atipica, imprevista e imprevedibile, dell’evento, che sia stata da sola sufficiente a produrlo.

Avv. Emanuela Foligno

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