Il minorenne che commette una infrazione al codice della strada non può essere indicato come trasgressore perché privo di legittimazione passiva, che spetta invece ai suoi genitori: multa annullata

La multa al minorenne

Il Giudice di Pace di Terracina (sentenza n. 619/2019) ha accolto l’opposizione contro la multa elevata a carico di un minorenne, alla guida di una microcar senza le cinture di sicurezza e al telefono.

Il minore era stato impropriamente definito trasgressore nel corpo del verbale di contravvenzione, sebbene privo di legittimazione passiva che sarebbe invece spettata ai suoi genitori.

Il giudice di pace del Comune laziale ha osservato che nonostante sia ormai invalsa una prassi, seguita da molti comandi di polizia, che in molti casi procede a redigere verbale di contestazione nei confronti di minorenni, qualificandoli come trasgressori, e notificando copia ai genitori, l’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prevede espressamente che “non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i diciotto anni”; inoltre, “della violazione risponde chi era tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto”. Pertanto, nel caso in cui sia accertata l’infrazione di una norma del Codice della Strada da un minorenne, deve essere considerato trasgressore non il minorenne stesso, ma colui o coloro che sono tenuti alla sua sorveglianza, i quali rispondono della violazione non per responsabilità solidale, ma a titolo personale e diretto in qualità di trasgressori, per culpa in vigilando e/o in educando.

Il principio di diritto

Questa impostazione è supportata da varie sentenze della Corte di Cassazione (tra le quali, Prima Sezione Civile, n. 572/1999; Terza Sezione Civile, n. 7268/2000) in tali contesti si è esplicitato che “ancorché riguardo alla violazione commessa dal minore debba essere redatto immediato verbale sui fatti accertati, la contestazione della violazione deve avvenire nei confronti dei soggetti tenuti alla sua sorveglianza, con la redazione di apposito verbale di contestazione nei loro confronti, nel quale deve essere enunciato il rapporto intercorrente con il minore che ne imponeva la sorveglianza al momento del fatto e la specifica attribuzione ad essi della responsabilità per l’illecito amministrativo”.

Detto in altri termini, nel caso di violazione del Codice della Strada commessa da minorenne, deve essere redatto immediatamente il verbale di accertamento e, successivamente, il verbale di contestazione. La contestazione deve essere effettuata nei confronti delle persone tenute alla sorveglianza del minore, le quali, quindi, devono essere considerate e chiaramente qualificate, nel verbale, come effettivi trasgressori, in quanto, ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 689/19981, hanno consentito o non hanno impedito al minore, soggetto alla loro sorveglianza, di violare una norma del Codice della Strada.

La notifica ai genitori

Inoltre, si è detto che non può essere ritenuto “idoneo atto di contestazione nei confronti dei soggetti tenuti alla sorveglianza del minore, ove non accompagnata da elementi specifici di contestazione nei loro confronti, la semplice notificazione anche ad essi della copia di un verbale di contestazione del fatto al minore” (di tali specificazioni non vi era traccia nel verbale opposto).

Per queste ragioni, il ricorso è stato accolto e annullata la multa.  

Avv. Sabrina Caporale

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