Mutui con piani di ammortamento alla francese

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Il Tribunale di Milano (30/10/2013) ha affermato interessanti principi in materia di mutui con ammortamento alla francese.

Oggetto di contestazione da parte del Giudice è stata l’indeterminatezza del tasso di interesse previsto da una complessa e contraddittoria formula negoziale (incomprensibile al sottoscrittore all’atto di stipula) contenuta nella quietanza, che prevedeva un piano di ammortamento alla francese a rate costanti ma con tasso variabile e con effetti anatocistici.

Quanto stabilito dal Giudice è che nel contratto di mutuo che prevede un piano di ammortamento “alla francese” sono nulle le clausole determinative degli interessi che non consentono una univoca applicazione e non soddisfino pertanto il requisito della determinatezza o determinabilità del loro oggetto, richiesto dalla disciplina dei contratti ex artt. 1418, 1346 c.c. a pena di nullità.

E’ importante sottolineare che in presenza di un piano di ammortamento “alla francese” la nullità della clausola di determinazione degli interessi non comporta la nullità dell’intero contratto, bensì la sostituzione di diritto della clausola nulla con la clausola sostitutiva (di cui al terzo comma dell’art. 1284 c.c.) per cui gli interessi saranno dovuti nella misura legale.

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L’ammortamento “alla francese” consiste infatti in un sistema di pagamento che rovescia il principio in forza del quale gli interessi da pagare sono tanto maggiori quanto maggiore è il trascorrere del tempo. Ciascuna rata è composta da: una quota di interessi che è crescente nel primo periodo e va, via via, riducendosi nel corso dell’ammortamento; e una quota di capitale che, al contrario, è più bassa all’inizio e cresce progressivamente. Più si va avanti nel pagamento delle rate, più aumenta il costo del mutuo.

Il tutto determina un tasso d’interesse effettivo superiore a quello dichiarato nel contratto, comportando ulteriori profili di illegittimità qualora generi l’applicazione illegittima di interessi anatocistici. Il punto controverso è che il tasso nominale annuo resta davvero quello indicato per iscritto nel contratto, ma quello effettivo può essere desunto solo da un accurato esame tecnico del piano d’ammortamento.

Un’accurata analisi tecnico legale consente di riscontrare che il tasso effettivo è superiore a quello contrattualmente pattuito e conseguentemente richiedere:

  • l’annullamento parziale del contratto di mutuo;
  • il contestuale ricalcolo del tasso d’interesse;
  • il rimborso delle somme non dovute;
  • l’applicazione del tasso corretto in futuro;

Il problema dell’ammortamento “alla francese” è già stato affrontato (in senso positivo nei confronti del mutuatario e sfavorevole per la banca convenuta) dal Tribunale di Bari (Sezione distaccata di Rutigliano) con la sentenza n.113/2008 (che ha avuto vasta eco) e poi ancora più recentemente dal Tribunale di Ferrara con Sentenza del 5 dicembre 2013.

Pierluigi Di Teodoro

Analisi e Perizie su C/C – Mutui – Leasing

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