La mancata presenza personale della parte attrice o di un suo procuratore speciale (a conoscenza dei fatti) agli incontri fissati per la negoziazione assistita, costituisce violazione degli artt. 2-3 D.L. 132/2014, e pertanto, la successiva domanda giudiziale è improcedibile

La procedura di negoziazione assistita

Il titolare di un immobile aveva citato in giudizio l’associazione conduttrice per il mancato pagamento, nonostante i ripetuti solleciti, della somma di 5.500,00 euro oltre iva, quale corrispettivo per i servizi di pubblicizzazione, organizzazione ed assistenza di corsi di formazione effettuati in suo favore.

La convenuta si era costituita in giudizio, contestando la domanda attorea ed eccependo in via preliminare l’improcedibilità per violazione dell’art. 3 D.L. 132/2014, convertito in L. n. 162/2014.

In accoglimento dell’eccezione, le parti erano state invitate ad attivare la procedura della negoziazione assistita. A sua conclusione l’associazione aveva eccepito l’irritualità della convenzione per essersi svolta in assenza del legale rappresentante pro tempore della società ricorrente, chiedendo dunque che la mancata comparizione venisse sanzionata con la declaratoria di improcedibilità della domanda attrice.

A detta della convenuta, la parte avversaria avrebbe dovuto partecipare personalmente agli incontri in quanto la normativa in materia fa riferimento esclusivamente alla parte sostanziale.

La causa è giunta dinanzi al Tribunale di Salerno (Seconda Sezione Civile). All’esito del giudizio il giudice del capoluogo campano, ha dichiarato la domanda di parte attrice improcedibile.

La mancata presenza personale del legale rappresentate p.t. della società attrice o di un suo procuratore speciale (a conoscenza dei fatti) agli incontri fissati per la negoziazione assistita disposta con ordinanza del 22.03.2016, costituisce violazione degli artt. 2-3 D.L. 132/2014 e violazione del principio di effettività elaborato dalla giurisprudenza soprattutto di merito.

Il principio di diritto

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, le disposizioni relative al primo incontro di mediazione (la cui ratio e disciplina è pacificamente richiamata ed applicata anche per la negoziazione assistita), sono da interpretarsi nel senso che “l’ordine del giudice è da ritenersi osservato soltanto in caso di presenza della parte (o di un suo delegato), accompagnata dal difensore e non anche in caso di comparsa del solo difensore, anche quale “delegato della parte” dal momento che “l’attività che porta all’accordo conciliativo ha natura personalissima e non è delegabile” (vedasi, in tal senso, Trib. Vasto 09.03.2015; Trib. Firenze, ordinanza 19.3.2014; Trib. Milano, ordinanza 07.05.2015; Trib. Firenze sent. n. 3497/2015; Trib. Firenze sent. n. 3902/2016; Trib. Roma, sent. n. 8554/2016).

Per queste ragioni, la domanda è stata condivisibilmente dichiarata improcedibile.

La redazione giuridica

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