Il Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni si rivolge all’Ente previdenziale chiedendo maggiori tutele per la categoria in virtù dello stop dell’attività ambulatoriale negli studi dei medici legali a causa dell’emergenza Coronavirus

“L’isolamento lavorativo per calamità naturale  (omologabile ad una “misura preventiva equivalente”, quantomeno nei territori maggiormente colpiti dall’epidemia) va riconosciuto, in maniera più estensiva,  e con criterio maggiormente equitativo”.  E’ quanto rivendica  il SISMLA (Sindacato Italiano Specialisti Medicina Legale e delle Assicurazioni) in un interpello trasmesso all’Enpam relativamente all’intervenuta cessazione dell’attività lavorativa libero professionale sulla base delle direttive del DCPM 9 marzo 2020 e seguenti, che impediscono di fatto l’accesso dei clienti-periziandi presso gli studi dei medici legali. Uno stop che prevede la chiusura dell’attività ambulatoriale fino al 3 aprile, ma che potrebbe estendersi oltre, fino al 15 aprile, anche in relazione alla chiusura dell’Attività Giudiziaria Ordinaria. 

Il Sindacato esprime le “perplessità” e i “malumori”  dei propri associati anche in virtù del fatto che né l’Ente previdenziale né il Governo sono  intervenuti riconoscendo loro una qualche forma di indennizzo, determinando con ciò  “un’ evidente disparità di trattamento” rispetto ad altri liberi professionisti a partita IVA di riferimento INPS, ovvero dipendenti Aziendali.

Si tratta, secondo l’Associazione, di una criticità che, anche tenuto conto del rilevante impegno Previdenziale della categoria, deve essere necessariamente  rivalutata  dall’ENPAM.  

“Confidiamo dunque in un tempestivo ed opportuno intervento della Nostra Cassa Previdenziale” afferma il presidente SISMLA, Enrico Pedoja che, al fine di sollecitare un intervento a tutela degli Specialisti in Medicina Legale e delle Assicurazioni, si è rivolto anche all’Adepp (Associazione degli Enti Previdenziali Privati), ricordando che la categoria rappresentata è l’unica iscritta alla FNOMCeO, che esercita esclusivamente in regime di Partita IVA, trattandosi di prestazioni non diagnostiche e non terapeutiche.

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