Dai liberi professionisti ai lavoratori dello spettacolo, le indennità Covid-19 mettono a disposizione dei lavoratori un importo pari a 600 euro

Il Decreto Cura Italia ha introdotto, tra le altre misure, alcune indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19. L’Inps, che sta provvedendo a mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati le procedure telematiche per la trasmissione delle domande ai trattamenti previsti, ha illustrato sinteticamente le diverse prestazioni previste fornendo le prime indicazioni operative.

Le indennità COVID 19 sono trattamenti previsti per il mese di marzo 2020 dell’importo di 600 euro, non soggetti  ad imposizione fiscale.  

Ai sensi del decreto Cura Italia, possono beneficiarne varie categorie di lavoratori, a partire dai liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi. Si tratta, nello specifico, dei liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS. E ancora, dei collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS. Ai fini dell’accesso all’indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

La misura interessa poi i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Anche questi ultimi non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS.

Per quanto riguarda i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, possono accedere al trattamento coloro che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020. In questo caso, oltre a non dovere essere titolari di un trattamento pensionistico diretto , i beneficiari non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Rientrano tra i destinatari del l’indennità Covid-19, infine, anche i lavoratori agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente o non siano titolari di pensione. 

Infine, tra i beneficiari, figurano i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo;  oppure che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;  o ancora che siano titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Le indennità Covid-19 – specifica l’Inps – non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.  Le domande, che saranno rese disponibili entro la fine del mese di marzo, potranno  essere presentata in via telematica all’Istituto utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per i patronati nel sito internet dell’Istituto previdenziale.

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