Dall’Inps le prime indicazioni per poter accedere delle misure previste dal decreto cura Italia; tra queste la Cassa integrazione in deroga COVID-19

La cassa integrazione in deroga Covid-19 è una delle misure previste dal Decreto cura Italia a sostegno dei imprese e lavoratori per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’Inps ha chiarito che possono beneficiarne tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Ne sono invece esclusi i datori di lavoro domestico e quelli rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

Il trattamento copre un periodo non superiore a nove settimane e comprende il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF). Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a “lavoro” ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Per quanto riguarda i requisiti per poter fruire della misura, per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, invece, non è necessario l’accordo sindacale, neanche concluso in via telematica. 

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano: le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;  il contributo addizionale; la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione devono essere pertanto presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.

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