Il decreto cura Italia prevede, per far fronte all’emergenza Coronavirus, l’utilizzo esteso della Cassa integrazione ordinaria, con numerose agevolazioni

Il decreto cura Italia, varato per far fronte all’emergenza Coronavirus, prevede, tra le altre misure a sostegno del reddito per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa, l’utilizzo esteso della cassa integrazione ordinaria.

L’Inps sta provvedendo per mettere a disposizione di tutti i soggetti interessati, nel più breve tempo possibile, le procedure telematiche per inviare le domande di accesso al trattamento.

La richiesta può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. 

Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori.

Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.

Le imprese, inoltre, possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.

Per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali, sono previste numerose agevolazioni

In particolare, non è dovuto il pagamento del contributo addizionale. Inoltre, non si tiene conto del limite delle 52 settimane nel biennio mobile;  di quello dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;  del limite di 1/3 delle ore lavorabili.

E ancora, non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie. 

In tali fattispecie, la cassa integrazione ordinaria concessa si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta. 

Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Per quanto riguarda l’erogazione della prestazione, oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.

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