Per l’ex parlamentare del PD, occorre calibrare e limitare la responsabilità sanitaria in questa fase di emergenza legata al Coronavirus

“Il presente scenario di crisi legato alla diffusione del Coronavirus, specie in alcune zone del nostro Paese, impone la necessità di un nuovo modello di responsabilità sanitaria che sappia rispondere in maniera adeguata all’emergenza in atto. Il coraggio di chi mette in gioco la propria vita deve essere plaudito e tutelato”.

Ad affermarlo è Federico Gelli, ex parlamentare primo firmatario della legge n. 24/2017 sulla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e oggi presidente della Fondazione Italia in Salute.

L’Associazione, assieme a Federsanità e Fiaso, ha proposto in una lettera inviata il 21 marzo ai ministri Speranza e Bonafede una nuova regola che, in termini netti, “calibri e limiti la responsabilità civile e penale di coloro i quali, responsabilmente, fronteggiano la presente drammatica emergenza”.

 “E’ il concetto stesso di emergenza, mai come adesso invocabile, a marcare la differenza – sottolinea Gelli -, rendendo oltremodo difficili anche le cose facili e ponendo in perfetta connessione la colpa grave, e la regola di responsabilità prevista dell’operatore sanitario, con le difficoltà endemiche di una urgenza terapeutica che, nel caso del Covid 19, a tutt’oggi neppure conosce coordinate certe”.

Nella nostra proposta – spiega l’ex Responsabile sanità del Partito Democratico – si è così introdotto il limite della colpa grave, intendendosi per tale non un riferimento astratto ma (solo ed unicamente) la macroscopica e ingiustificata violazione dei principi basilari che regolano la professione sanitaria o dei protocolli o programmi emergenziali eventualmente predisposti per fronteggiare la situazione emergenziale.

“Inoltre – conclude – al fine di valorizzare le particolari anomalie riconducibili all’emergenza si è prevista la necessità di tener conto della grave ed eventuale sproporzione tra le risorse umane e materiali disponibili e il numero di pazienti su cui è necessario intervenire (ove non previamente e tempestivamente ovviabile). Così pure del carattere eterogeneo della prestazione svolta in emergenza rispetto al livello di esperienza e di specializzazione del singolo operatore”.

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