Nerve Sparing e conseguente disfunzione erettile del paziente

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Nerve Sparing e conseguente disfunzione erettile del paziente

Nerve sparing e disfunzione erettile lamentata dal paziente (Tribunale Bologna, sez. III,  dep. 23/03/2022, n.756).

Nerve sparing eseguito con imperizia e conseguente disfunzione erettile lamentata dal paziente, oltre incongruità del consenso informato.

Il paziente lamenta malpractice sanitaria, occorsa durante le fasi esecutive dell’intervento chirurgico di revisione del 15.07.2015 e legato all’imperita esecuzione della procedura di nerve sparing  e conseguente lesione nervosa foriera di disfunzione erettil, oltre all’incongruità del consenso informato circa tale possibile complicanza, in quanto assente ogni informativa in proposito.

La causa introdotta con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., perché preceduta da una consulenza collegiale ex art. 696bis c.p.c. , ha visto il mutamento del rito e l’espletamento della fase istruttoria. All’esito, il Tribunale non ritiene accoglibile la domanda.

L’attore dal 2006, quindi fin dall’età di 26 anni, risultava affetto da una severa forma di rettocolite ulcerosa, resistente alla terapia medica farmacologica e steroido-dipendente, malattia infiammatoria cronica intestinale, che interessa primariamente il colon-retto, potendosi estendere in maniera continua a diverse porzioni del medesimo colon (proctite, colite sinistra, pancolite).

Sottoposto il 19.06.2014 ad intervento chirurgico di “colectomia subtotale” con confezione di ileostomia di protezione, veniva nuovamente ricoverato e sottoposto il 15.07.2015 a proctectomia residua nerve-sparing e successivamente a chiusura della ileostomia il 29.04.2016. La tecnica chirurgica utilizzata era appunto quella cosiddetta di nerve sparing, che letteralmente significa conservazione o preservazione dei nervi.

A seguito dell’intervento del 2015 compariva un deficit erettivo, di eiaculazione retrograda e di disturbi minzionali, per i quali veniva preso in cura dagli Urologi dell’Ospedale di Caserta.

Secondo l’attore, la malpractice sarebbe consistita nell’avere erroneamente eseguito l’intervento del 2015, in quanto causa efficiente della disfunzione erettile e degli annessi problemi urologici, complicanza della quale il paziente non era stato informato e che  avrebbe colpito come vittima riflessa anche la moglie.

Come emerge dalla CTU “la patologia è stata correttamente inquadrata dal punto di vista clinico; l’intervento è risultato una scelta elitaria ed eseguito con la dovuta perizia e in adesione a linee guida e protocolli vigenti all’epoca dei fatti. Pertanto, non si può parlare di malpractice, perché la complicanza verificatasi non si pone in nesso causale a condotta colposa dei sanitari ma quale esito non prevenibile e rilevante statisticamente”.

Ed ancora “ non si può ravvisare con certezza o con probabilità statisticamente rilevante, un nesso di causa giuridicamente rilevante tra l’intervento del 2015 e la patologia insorta (disfunzione erettile ed altro), in quanto quest’ultima è evento non sempre evitabile nelle operazioni di proctectomia residua nerve sparing, al quale è stato sottoposto l’odierno attore nel 2015. Questo non significa negare che la patologia de qua in senso assoluto non sia riconducibile al tipo di intervento praticato, ma significa soltanto che non è accertato, ma forse sarebbe più corretto affermare “accertabile”, che essa abbia la propria causa efficiente nell’intervento, inteso come operato del chirurgo, posto che nessuna malpractice specifica è stata individuata con certezza o con probabilità.”

In altri termini, non può ritenersi raggiunta la prova che la disfunzione erettile sia attribuibile ad una errata manovra del chirurgo nel corso del nerve sparing; ciò in ragione dell’alta incidenza statistica che tale malattia è riscontrabile come conseguenza, in quanto ben nota in letteratura, ma non sempre evitabile anche in presenza della miglior tecnica e perizia operatoria del sanitario.

Inoltre, i CTU hanno chiarito “…Tale intervento risultava indicato secondo le linee guida sopra riportate e può considerarsi routinario e di ordinaria esecuzione…… Il trattamento sanitario a cui fu sottoposto l’attore, ivi compresa la terapia post-operatoria, risulta eseguito con adeguata perizia, avuto riguardo alle leges artis specialistiche della materia, più sopra citate, ai protocolli in vigore all’epoca dello stesso e alle linee guida accreditate dalla comunità scientifica………. la tecnica chirurgica descritta dagli stessi operatori era quella di nerve-sparing che significa “conservazione dei nervi”. Essendo il paziente affetto da disfunzione erettile che come abbiamo visto nelle premesse chirurgiche questo può essere legato alla lesione di rami del nervo ipogastrico con componente parasimpatica. Verosimilmente durante l’intervento, pur avendo i chirurghi adottato una procedura nerve-sparing, vi può essere stata una lesione del nervo ipogastrico. ….. Se non fosse stato sottoposto all’intervento chirurgico di colectomia, il paziente sarebbe potuto andare incontro alle comuni complicanze della rettocolite ulcerosa, quali il megacolon tossico, l’emorragia non controllabile e la perforazione, urgenze che impongono una indicazione stringente ed indifferibile ad un intervento resettivo”.

Ciò induce il Tribunale a ritenere non attribuibile alcuna responsabilità all’Azienda Ospedaliera, in quanto, non solo, non può dirsi raggiunta la prova che la disfunzione erettile sia in nesso di causalità giuridica, che resta pertanto incerto, ma anche, non può dirsi provato che effettivamente la disfunzione erettile sia dipesa da inadempimento del chirurgo operatore ma sia piuttosto imputabile ad una complicanza conosciuta, prevedibile ex ante, ma non evitabile.

Riguardo al consenso informato, infine, risulta l’assoluta carenza descrittiva degli eventuali rischi e/o complicanze. Tuttavia il Tribunale ritiene che tale omissione non abbia nello specifico conseguenze risarcibili.

Pur avendo il Collegio dei CTU rilevato il deficit documentale dell’informazione ai fini del consenso per l’intervento di nerve sparing del 2015, ciò non implica autonomamente, ossia ex se, un danno risarcibile: occorre che dalla lesione del diritto all’autodeterminazione sia scaturita comunque una lesione apprezzabile e seria e, così, un danno effettivamente risarcibile.

E’ onere della parte che richiede un risarcimento, dedurre, allegare e provare la concreta ed effettiva presenza di un danno: ciò non è stato sufficientemente svolto.

Conclusivamente, il Tribunale respinge la domanda e compensa le spese di lite.

Avv. Emanuela Foligno

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