Requisito sanitario del soggetto inabile ai fini dell’ottenimento dell’assegno per il nucleo familiare (Cass. civ., sez. VI – L, dep.  24 maggio 2022, n. 16710).

Requisito sanitario e assegno per il nucleo familiare: il mancato accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge per l’assegno per il nucleo familiare, inficia la domanda.

“Qualora si agisca in giudizio per far valere il proprio diritto all’assegno per il nucleo familiare occorre provare non solo lo svolgimento effettivo dell’attività lavorativa, ma anche l’insussistenza della condizione ostativa di cui al citato d.l. n. 69/1988, art. 2, comma 10”: in tali termini si sono espressi gli Ermellini nella decisione a commento.

La Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta dall’INPS avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva la domanda proposta dal soggetto inabile per il riconoscimento del diritto all’assegno per il nucleo familiare sulla pensione di cui fruiva.

La Corte territoriale ha ritenuto integrato il presupposto relativo alla condizione di soggetto inabile a proficuo lavoro fin dal mese di maggio 2016, in relazione alla domanda di pensione per inabilità civile, dovendosi ritenere sufficiente tale accertamento ed irrilevante che la parte non si fosse sottoposta alla visita finalizzata ad accertare il requisito sanitario dello stato di inabilità ai sensi della L. n. 222 del 1984.

L’INPS impugna in Cassazione e con l’unico motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.L. 13 marzo 1988, n. 69, art. 2, comma 2, convertito con modificazioni in L. 13 maggio 1988, n. 153.

Il ricorrente osserva che l’interpretazione accolta dalla sentenza impugnata aveva, nella sostanza, impedito l’accertamento del requisito sanitario previsto dalla legge sull’assegno per il nucleo familiare, nella ipotesi del più favorevole tetto reddituale, giacché aveva ritenuto idoneo l’accertamento effettuato al diverso fine della ricorrenza del requisito sanitario necessario ad ottenere la pensione di inabilità civile e ciò pur trattandosi di presupposto non pienamente coincidente con quello qui richiesto, che rinvia alla inabilità di cui alla L. n. 222 del 1984.

La censura è fondata.

Il requisito sanitario previsto per l’ottenimento dell’assegno sul nucleo familiare è differente da quello per l’ottenimento della pensione di inabilità civile.

L’assegno per il nucleo familiare, è una prestazione a sostegno delle famiglie dei lavoratori dipendenti e dei pensionati da lavoro dipendente, i cui nuclei familiari siano composti da una o più persone e il cui reddito complessivo familiare sia al di sotto delle fasce reddituali stabilite di anno in anno dalla legge.

Tale assegno non viene erogato se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente, è inferiore al settanta per cento del reddito complessivo del nucleo familiare.

La L. n. 222 del 1984, ha introdotto un’unica ed unitaria nozione di “inabilità” che vale per integrare il diritto sia alla relativa pensione (art. 2), sia alla pensione di reversibilità (come si evince dal riferimento contenuto nella citata L., art. 8, e della L. 21 luglio 1965, n. 903, artt. 21 e 22), sia ai fini del diritto agli assegni familiari, posto che il citato art. 8, comma 2, sostituisce del TU 30 maggio 1955, n. 797, l’art. 4.

Sono quindi “inabili” alla stregua della L. n. 222 del 1984, artt. 2 e 8, contenenti identica dizione, “le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.

La assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa deve essere determinata esclusivamente dalla infermità, ovvero dal difetto fisico o mentale, non già da circostanze estranee alle condizioni di salute, senza che debba verificarsi, in caso di mancato raggiungimento di una totale inabilità, il possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.

La Corte d’Appello non si è attenuta a questi principi, avendo riconosciuto la prestazione pur in mancanza del positivo accertamento del necessario requisito sanitario, che non coincide con il diverso riconoscimento della inabilità civile, in seno a procedimento finalizzato all’ottenimento della relativa pensione ai sensi della L. n. 118 del 1971, art. 12.

Il ricorso dell’Inps viene accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Lecce in diversa composizione.

La redazione giuridica

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