Entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto esserci valido nesso causale tra l’infortuno, l’infezione contratta in ospedale e l’evento morte ed in particolare circa la genesi della endocardite (Cassazione penale, sez. IV, dep. 29/05/2024, n.21048).
La dinamica dell’incidente, l’infezione nosocomiale e il decesso
Il 2 settembre 2011, la vittima lavorava senza regolare contratto, in un appartamento ove era in corso una ristrutturazione ad opera della società amministrata dall’imputato. Mentre stava intonacando una parete su un trabattello, privo di dispositivo anticaduta, era precipitato.
Era stato condotto al Pronto Soccorso ove gli erano state diagnosticate lesioni consistite in “frattura della teca cranica tempora parietale sinistra estesa alla base cranica, frattura composta dell’arco zigomatica sinistro; presenza di livello emorragico del seno sfenoidale e frattura delle vertebre C1 e C2”.
Trasferito al policlinico era stato sottoposto ad ulteriore Tac che aveva confermato le lesioni su indicate. Il 17 settembre 2011 era stato dimesso ed era stata fissata al 14 ottobre successivo la visita di controllo. Il 25 settembre 2011, a seguito di due episodi presincopali, era stato trasportato all’ospedale di Ostia, ove era risultato “affetto da diabete mellito, con febbre intermittente da sei giorni”.
A seguito di visita cardiologica, ipotizzata una probabile endocardite subacuta su valvola mitralica, era stato ricoverato. Gli esami colturali avevano dato esito positivo per la presenza di Staphilococcus aureus. Il decesso sopraggiungeva il 30 settembre 2011, a causa di “insufficienza cardiorespiratoria terminale per un’endocardite batterica da stafilococco aureo, complicata da insufficienza mitralica e da ischemia cerebrale.”
In sostanza, entrambi i Giudici di merito hanno ritenuto esserci valido nesso causale tra l’infortuno, l’infezione contratta in ospedale e l’evento morte ed in particolare circa la genesi della endocardite.
L’intervento della Cassazione
Interessata la Cassazione del caso, l’imputato lamenta che la Corte di Appello avrebbe prestato adesione alle conclusioni dei periti e avrebbe trascurato le considerazioni medico legali rassegnate dai consulenti tecnici della difesa. Controversa sarebbe, secondo la tesi difensiva, l’origine della endocardite infettiva che aveva determinato il decesso.
L’affermazione dei periti, per cui “lo stafilococco aureo determina sempre una endocardite acuta, sarebbe smentita dalla letteratura scientifica riportata nella relazione dei consulenti della difesa e non terrebbe conto della situazione clinica riscontrata nella vittima, ovvero delle vegetazioni calcifiche valvolari (diagnosticate nel corso della ecocardiografia eseguita il 25 settembre 2011) che richiedono tempi lunghi per formarsi e che, dunque, deponevano per la preesistenza della endocardite rispetto all’infortunio”.
Ed ancora, le conclusioni cui erano giunti i periti, per cui “la porta di ingresso dello stafilococco doveva individuarsi a livello dei seni nasali, in assenza di accertamento autoptico”, risulterebbe priva di riscontro probatorio oggettivo.
La Cassazione dà atto che la Corte di Appello, stante il decesso intervenuto a distanza di ventotto giorni rispetto all’infortunio e l’ipotizzata incertezza sul momento di insorgenza della endocardite individuata quale causa della morte, ha rinnovato l’istruttoria, disponendo una perizia collegiale e conferendo incarico ad un medico legale e ad uno specialista infettivologo.
Rinnovata la CTU, i Giudici hanno ritenuto sciolto ogni dubbio in ordine all’origine del processo infettivo che ha determinato l’insorgenza dell’endocardite batterica e all’incidenza causale delle lesioni conseguenti all’infortunio del 2 settembre 2011.
Gli esiti della seconda CTU
I Periti hanno evidenziato:
- – la morte era derivata dall’endocardite infettiva causata dall’ingresso dello stafilococco aureo, germe comune altamente patogeno, nell’organismo della vittima a seguito del traumatismo riportato: la porta di entrata nel sangue del germe in generale è a livello di lesioni della cute, ferite, lesioni da decubito o dei seni paranasali e nel caso di specie l’ingresso era avvenuto attraverso i seni paranasali;
- – il trauma da caduta aveva prodotto un’emorragia del seno sfenoidale, area del corpo in cui il batterio vive normalmente in modo asintomatico: attraverso la emorragia lo stafilococco era entrato in circolo;
- – la penetrazione nell’organismo dello stafilococco aureo aveva determinato nella persona offesa, già portatrice di una patologia cardiaca valvulopatica mitralica, l’insorgenza di un’endocardite acuta, che aveva cagionato la perforazione di un lembo della valvola mitralica: il germe, in un breve arco temporale, aveva causato una grave alterazione della valvola fino alla sua perforazione;
- – la vittima, oltre a essere affetto dalla pregressa patologia cardiaca, risultava scompensato anche per effetto di diabete mellito misconosciuto, probabilmente legato ai cortisteroidi somministrati nel corso del primo ricovero per fronteggiare il rischio di edema cerebrale: entrambe le patologie rappresentavano fattori di rischio che avevano avuto una valenza peggiorativa nella prognosi, ma non valenza eziologica nell’insorgenza dell’endocardite batterica, la quale, come detto, per svilupparsi, deve necessariamente penetrare in circolo e nel caso in esame ciò era avvenuto a seguito della emorragia del seno sfenoidale;
- – la endocardite batterica non poteva essere preesistente rispetto alla caduta, in quanto se così fosse stato, in occasione del primo ricovero, la vittima avrebbe accusato significativi rialzi febbrili: i tempi dello sviluppo dell’endocardite batterica acuta erano perfettamente coerenti ai dati della storia clinica del paziente.
Dal che se ne deduce che il percorso argomentativo dei Giudici di merito e l’accertamento del nesso di causa sono stati corretti.
La sussistenza del nesso causale
Vero è che, in linea generale, in tema di reati colposi, per l’esistenza del nesso di causa, in base al disposto degli artt. 40 e 41 c.p. occorrono due elementi: il primo, positivo, secondo il quale la condotta umana deve aver posto una condizione dell’evento; il secondo, negativo, per cui il risultato non deve essere conseguenza dell’intervento di decorsi causali alternativi di per se soli sufficienti a determinare l’evento.
Nel caso di specie, la Corte di Appello si è posta il problema di verificare se, dopo che il lavoratore era caduto dal trabattello in quanto il ricorrente non lo aveva dotato del dispositivo anticaduta, l’evento morte fosse da ricondurre alla caduta e, dunque, alla condotta colposa del datore di lavoro, ovvero ad un decorso causale diverso ed indipendente.
Essendo stato ipotizzato dai Consulenti della difesa nel corso del processo di primo grado che la morte fosse stata determinata da una patologia preesistente della vittima, i Giudici si sono confrontati in maniera corretta con le conclusioni della CTU e, a fronte delle divergenze fra le conclusioni dei consulenti nominati nel dibattimento di primo grado, ha disposto -correttamente- perizia in conformità del principio per cui essa rappresenta un indispensabile strumento probatorio, non potendo il prudente apprezzamento e libero convincimento del Giudice equivalere ad arbitrium merum.
Il giudice ritiene valide le conclusioni del CTU
Di talché, i Giudici di secondo grado hanno correttamente spiegato le ragioni della loro adesione alle conclusioni del perito, rilevando come le stesse fossero fondate sui dati clinici emersi nel processo e fossero con essi coerenti.
Pertanto, contrariamente a quanto affermato dall’imputato, la Corte ha tenuto conto anche delle conclusioni del consulente della difesa, e ha osservato che “lo stafilococco aureo, responsabile della endocardite, era entrato in circolo attraverso la frattura del seno sfenoidale determinata dalla caduta e che i dati clinici ricavabili dalla documentazione in atti erano incompatibili con l’ipotesi per cui la endocardite fosse preesistente all’infortunio”.
In ciò si consideri anche, pensiero granitico, che qualora il Giudice che ritenga di aderire alle conclusioni del perito, in difformità da quelle del consulente di parte, non è tenuto a fornire autonoma dimostrazione dell’esattezza scientifica delle prime e dell’erroneità delle seconde, dovendosi considerare sufficiente che egli dimostri di avere comunque valutato le conclusioni del perito, senza ignorare le argomentazioni del consulente.
Ricorso integralmente rigettato.
Avv. Emanuela Foligno






