Viene citato a giudizio il condominio a titolo di responsabilità da cose in custodia per il danno conseguente alla caduta in area condominiale provocata da una catena appoggiata al suolo che però era percepibile e ben visibile (Cassazione civile, sez. III, 07/06/2024, n.15990).
La caduta in area condominiale e i giudizi di merito
I fatti risalgono all’anno 2007, quando la vittima, recatasi presso il compendio condominiale, cadeva a terra, dopo aver oltrepassato il varco di ingresso, inciampando su una catena adagiata al suolo e fissata ad un paletto parzialmente divelto. La suddetta caduta in area condominiale causava “trauma contusivo alla spalla e mano dx e trauma cranico con ematoma periorbitale”, e a seguito delle complicanze dei danni riportati e degli interventi subiti, perdita della possibilità di deambulare senza l’ausilio di un bastone.
Il Tribunale di Napoli (N. 3398/2016) accoglieva la domanda e condannava il condominio al pagamento di 14.471 euro in favore della vittima, rigettava la domanda di manleva per essere prescritto il diritto dell’assicurato.
La Corte di Napoli (N. 3272/2020) ha ritenuto che la caduta in area condominiale sia stata determinata dalla condotta della stessa vittima, considerando che l’ostacolo risultava percepibile o prevedibile. Proprio in ragione di ciò, anche in ragione della disponibilità di un percorso alternativo, la condotta della danneggiata è risultata gravemente incauta cosi da costituire causa unica dell’evento. In sostanza, alla donna è stato contestato di non avere evitato la catena, ostacolo percepibile ed aggirabile, ma anche di avere intrapreso il suo superamento secondo modalità del tutto inadeguate.
La vittima impugna la decisione in Corte di Cassazione.
Giudizio di improcedibilità in Cassazione
La Cassazione non analizza i motivi di censura in quanto, preliminarmente, dà atto della improcedibilità, siccome non risulta depositata la relata della sentenza notificata.
La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod. proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di Cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale – della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione.
Il diritto di impugnare, che sorge una volta avvenuta la notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l’osservanza del cosiddetto termine breve.
Nell’ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli sia stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per Cassazione viene dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 c.p.c.
La S.C. esclude la rilevanza della eventuale non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del controricorrente, ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata, o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell’impugnazione (Cass. n. 30765/2017; Cass. n. 25070/2010).
Nel caso di specie, risulta depositata solo copia autentica della sentenza impugnata.
Avv. Emanuela Foligno