La decisione a commento tratta delle assenze di un lavoratore delle Ferrovie asseritamente derivanti da nevrosi post traumatica da pregresso infortunio sul lavoro. Infatti, non possono essere considerate come derivanti da infortunio sul lavoro le assenze legate a patologie croniche causate da un infortunio risalente, già chiuso e interamente indennizzato (Corte di Cassazione, IV – Lavoro civile, ordinanza 27 giugno 2025, n. 17336).
La nevrosi post traumatica e le assenze dal lavoro
Entrambi i Giudici di merito di Napoli rigettano la domanda del lavoratore di accertamento che le assenze per malattia nel periodo 2011 – 2014, in relazione alle quali era stata applicata una decurtazione retributiva di complessivi Euro 957,74, fossero da disciplinare ai sensi dell’art. 33 del CCNL applicato al rapporto, anziché dall’art. 32, come fatto dalla società datrice di lavoro.
La domanda del lavoratore era basata su infortunio sul lavoro del 1992 (dal quale era derivata patologia di nevrosi post traumatica cronicizzata di media entità, con invalidità al 5% dipendente da causa di servizio), e i Giudici di merito hanno affermato che correttamente la datrice di lavoro aveva applicato la decurtazione stipendiale prevista, al superamento di un certo numero di assenze per malattia e infortuni non sul lavoro, dall’art. 32 del pertinente CCNL, anziché applicare la regola di cui all’art. 33 del medesimo CCNL, che prevedeva, invece, l’esclusione dal conteggio dal periodo di comporto e di decurtazioni della retribuzione in caso di assenze verificatesi per (e durante) infortunio sul lavoro e malattia professionale, non rientrando in tale ipotesi le assenze conseguenti a patologie legate a causa di servizio ed essendo stato l’infortunio del 1992 chiuso e interamente indennizzato.
L’intervento della Cassazione
Il lavoratore asserisce essersi verificata violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 6 D.L. n. 201/2011, 33 CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie del 2012, e violazione e falsa applicazione dell’art. 32 CCNL.
I motivi vengono considerati infondati con rigetto integrale del ricorso.
La Corte d’Appello ha congruamente, logicamente e correttamente spiegato, in base all’interpretazione logica, sistematica e cronologica del contratto collettivo, che l’infortunio del 1992 è stato chiuso e interamente indennizzato, sicché le assenze nel periodo in contestazione non possono essere considerare assenze per infortunio sul lavoro ai sensi degli artt. 32 e 33 CCNL.
Neppure può discorrersi di giudicato esterno rispetto alle altre controversie collegate all’Infortunio del 1992, non attinenti al computo del periodo di comporto e al trattamento retributivo conseguente all’assenza dal servizio come regolati dal CCNL oggetto del presente giudizio; anche in questo senso la decisione di merito è del tutto corretta.
Di conseguenza, la S.C. conferma la decisione di secondo grado e condanna il lavoratore alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità, in favore di parte controricorrente.
Al suddetto rigetto integrale per infondatezza dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente.
Avv. Emanuela Foligno