Non vi è alcun vizio di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della procedura obbligatoria di Adr, perché attualmente i costi per la negoziazione assistita sono troppo onerosi per le parti

La vicenda

La parte convenuta in giudizio dinanzi al Tribunale di Verona aveva sollevato eccezione di improcedibilità della domanda giudiziale per mancato esperimento della negoziazione assistita.

Ma l’eccezione è stata ritenuta infondata per le ragioni che seguono (Tribunale di Verona, Terza Sezione Civile, sentenza del 16 gennaio 2020)

Con la recente sentenza n. 457 del 14 giugno 2017 la Corte di Giustizia UE, ribadendo i principi già affermati dalla sentenza del 18 marzo 2010, in tema di tentativo di conciliazione obbligatoria per le liti in materia di telecomunicazioni, ha elencato le condizioni in base alle quali qualsiasi tipo di Adr (Alternative Dispute Resolution) obbligatoria può ritenersi compatibile con il principio comunitario della tutela giurisdizionale effettiva, sancito dagli artt. 6 e 13 della CEDU e dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Secondo la Corte, tale giudizio di compatibilità può essere espresso qualora la procedura soddisfi congiuntamente tutte le seguenti voci:

1) non conduca ad una decisione vincolante per le parti;

2) non comporti alcun ritardo sostanziale per la proposizione di un ricorso giurisdizionale;

3) sospenda la prescrizione o la decadenza dei diritti in questione;

4) non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti, a patto però che la via elettronica non costituisca l’unica modalità di accesso a detta procedura di conciliazione e che sia possibile disporre di provvedimenti provvisori nei casi eccezionali in cui l’urgenza della situazione lo impone.

Al riguardo, il Tribunale di Verona ha rilevato che la disciplina nazionale sulla negoziazione assistita non rispetta l’ultima delle predette condizioni poiché, non potendo prescindere dall’intervento di un difensore, comporta costi non contenuti per le parti, tenuto conto dei criteri di determinazione del compenso di avvocato attualmente vigenti.

Ha perciò evidenziato che la sentenza n. 457/2017, nel ribadire la necessità che qualsiasi forma di Adr obbligatoria determini costi non ingenti per le parti, non abbia inteso considerare le specifiche caratteristiche di ogni singolo istituto come disciplinato dalle leggi nazionali, lasciando così intendere che siffatto presupposto è comune ad esse e imprescindibile.

“Né potrebbe validamente obiettarsi – ha aggiunto il tribunale veneto – che i costi per l’assistenza difensiva possano essere recuperati dalla parte che, dopo aver preso parte alla negoziazione, risulti vittoriosa nel successivo giudizio o, in alternativa, in virtù di una transazione raggiunta con la controparte poiché tali esiti sono incerti sia nell’an che nel quando, mentre ciò che la Corte di Giustizia ha inteso evitare è che ciascuna delle parti che partecipano alla procedura di Adr debba sostenere un onere economico immediato, o meglio sia gravata dalla relativa obbligazione”.

La decisione

Neppure è dubitabile per l’adito giudicante che l’esborso al quale le parti sono tenute nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto della evidenza di un accordo sul punto, gli importi dei valori medi di liquidazione fissati dal d.m. 37/2018.

“Peraltro, il regolamento non prevede nemmeno un compenso ridotto per l’avvocato che assista la parte in quella fase della procedura, di durata e impegno assai contenuti, cosicché per la relativa quantificazione occorre far riferimento sempre ai sopra citati valori medi di liquidazione, da ridursi adeguatamente ma sempre con risultati di una certa consistenza”.

Insomma per il Tribunale veneto, l’art. 3 comma 1 D.M. 132/2014, essendo fonte, sia pure indiretta, di costi non contenuti per le parti, va disapplicata in quanto in contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

La redazione giuridica

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