In materia di responsabilità medica, i criteri indicati dalla legge Balduzzi si applicano anche ai casi in cui la condotta illecita sia stata commessa e il danno si sia prodotto anteriormente alla sua entrata in vigore

L’azione di risarcimento per responsabilità medica

L’attrice convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, un chirurgo e due cliniche al fine di sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni asseritamente subiti in conseguenza degli interventi di mastopessi bilaterale e mastoplastica additiva, nonché di capsulectomia sinistra, cui era stata sottoposta tra il 2003 e il 2006. A detta dell’attrice tali postumi invalidanti erano riconducibili a responsabilità medica, in particolare alla negligenza e imperizia del dottore citato a giudizio, e degli altri sanitari che l’avevano avuta in cura e che tali postumi erano stati aggravati dall’imperizia con cui erano stati eseguiti i successivi interventi.

Nel costituirsi in giudizio, entrambe le strutture e il medico convenuto chiesero il rigetto della domanda; quest’ultimo, in particolare, evidenziò di aver eseguito le operazioni chirurgiche su mandato delle cliniche convenute, di non essere responsabile dei pregiudizi subiti dall’attrice e, comunque, di aver fatto sottoscrivere alla paziente il consenso informato, così rendendola edotta dei rischi derivanti dalle operazioni.

L’accertamento della responsabilità medica

In primo grado, l’adito tribunale condannò entrambe le strutture e il medico convenuto al risarcimento del danno in favore dell’attrice.

Accertata la responsabilità solidale di tutti e tre i convenuti, il Tribunale osservò che dovevano essere risarciti la menomazione dell’integrità fisica della paziente come riscontrata dai CTU nella misura dell’8%, nonché l’invalidità temporanea collegata alla vicenda sanitaria, e anche – a titolo di danno patrimoniale futuro nella voce del danno emergente – le spese mediche non ancora sostenute nonché quelle già documentate, e quelle relative al futuro intervento.

Per la valutazione del danno in termini monetari il Tribunale fece uso dei valori indicati nelle tabelle milanesi. Ebbene, all’esito del giudizio di secondo grado, la corte d’appello di Milano riformò soltanto parzialmente la sentenza; cosicché la vicenda è giunta in Cassazione su ricorso della paziente danneggiata.

Il ricorso per cassazione

Tra gli altri motivi la ricorrente ha indicato la violazione dell’art. 3 comma 3 della legge n. 189/2012 (c.d. legge Balduzzi) e ciò in quanto, a sua detta in relazione ai parametri inerenti alla valutazione del danno da ella stessa patito, la corte di merito avrebbe errato nel non ritenere applicabili i criteri dettati dalla citata disposizione normativa, secondo cui “Il danno biologico conseguente all’attività dell’esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 …”.

I parametri indicati dalla legge Balduzzi, ad avviso della ricorrente, ben potrebbero essere applicati, in assenza di disposizioni normative precedenti sul punto, anche a fatti anteriori alla sua entrata in vigore.

Ebbene tale motivo è stato accolto (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, sentenza n. 1157/2020).

Come già evidenziato dalla giurisprudenza, nel caso in esame, non viene in questione la retroattività della legge, atteso che non si è al cospetto della sostituzione di una precedente normativa, poiché la nuova previsione legislativa del criterio tabellare non va a sostituire alcuna norma di legge anteriore indicante un diverso criterio liquidativo del danno.

In particolare, non intervenendo a modificare con efficacia retroattiva gli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità civile, l’art. 3, comma 3, del d.l. n. 138 del 2012 come convertito dalla legge n. 189 del 2012, trova diretta applicazione anche in tutti i casi in cui il Giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, con il solo limite del giudicato interno sul quantum. Non risulta, infatti, ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente all’entrata in vigore della già richiamata legge; né può configurarsi una ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti coinvolti nei giudizi pendenti e i soggetti di giudizi definiti, atteso che solo la formazione del giudicato preclude una modifica retroattiva della regola giudiziale.

La decisione

Neppure – hanno concluso gli Ermellini – può ipotizzarsi una lesione del legittimo affidamento sulla determinazione del valore monetario del danno in parola, posto che la norma sopravvenuta, non incidendo retroattivamente sugli elementi costituitivi della fattispecie legale della responsabilità (medica) civile, non intacca situazioni giuridiche precostituite ed acquisite al patrimonio del soggetto leso, ma si rivolge direttamente al giudice, delimitandone l’ambito di discrezionalità e indicando il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno (Cass. n. 28990/2019).

Per tutte queste ragioni la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto e rinviato la causa, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione.

La redazione giuridica

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