Qualora sia pacifico l’esito infausto del giudizio per il cliente, la condotta omissiva dell’avvocato non rileva ai fini di una pronuncia di responsabilità professionale
La Corte d’appello di Catania aveva rigettato la domanda di risarcimento danni avanzata da un cliente tesa a far valere la responsabilità professionale del proprio avvocato, in relazione all’attività defensionale dallo stesso espletata in un giudizio risarcitorio nel quale egli aveva assunto le vesti di convenuto.
Quest’ultimo aveva infatti attribuito la responsabilità dell’esito infausto del giudizio al negligente comportamento del proprio legale, il quale nel corso di quattro anni e di ben ventitré udienze, non si era mai opposto agli innumerevoli e immotivati rinvii, richiesti dalla controparte per l’escussione dei propri testi omettendo, inoltre, di eccepire la decadenza della prova testimoniale, sia con riferimento alla ingiustificata assenza dei testimoni, sia al mancato assolvimento dell’onere di intimazione degli stessi.
Ebbene, se in primo grado il Tribunale di Catania accoglieva l’istanza risarcitoria del cliente nei confronti del proprio avvocato, la corte d’appello di Catania ribaltava l’esito del processo, rigettando la domanda attorea.
Di qui il ricorso per cassazione e la pronuncia della Terza Sezione Civile, n. 1169/2020.
Secondo il ricorrente la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto che il comportamento professionale del legale non fosse stato determinante per l’esito negativo del giudizio in cui il medesimo aveva prestato la propria attività. Ed invero, secondo il principio secondo cui nel giudizio di responsabilità a carico di un professionista (nella specie avvocato) – ai fini della verifica del nesso causale tra condotta (omissiva) e danno lamentato -, al criterio della certezza degli effetti deve sostituirsi quello della probabilità che l’attività omessa potesse condurre ad una decisione diversa rispetto a quella intervenuta, quantomeno sotto il profilo della perdita di chance costituita dall’esito favorevole della lite, la corte di merito avrebbe dovuto ritenere che il comportamento omissivo dell’avvocato avesse effettivamente pregiudicato l’esito della causa risarcitoria.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso perché infondato.
Il Supremo Collegio, infatti, ha ribadito che “in tema di responsabilità professionale dell’avvocato per omesso svolgimento di un’attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell’evidenza o del “più probabile che non”, si applica non solo all’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione l’evento di danno, ma anche all’accertamento del nesso tra quest’ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell’omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull’esito che avrebbe potuto avere l’attività professionale omessa” (Cass. n. 25112/2017).
Tuttavia, siffatto principio non era stato disatteso nella sentenza impugnata, la quale – con accertamento insindacabile in sede di legittimità – aveva semplicemente escluso che “la mancata escussione dei tesi avrebbe comportato il rigetto della domanda attorea” (e dunque l’esistenza del nesso causale tra omissione del legale ed esito infausto del giudizio).
Ciò in quanto risultava, in causa, già pacifica la responsabilità professionale in ordine ai fatti per i quali era stato citato a giudizio.
Ebbene, trattandosi di apprezzamento puramente fattuale – quello compiuto dai giudici di merito – la Corte di Cassazione ha fatto applicazione del principio secondo cui l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione”.
Per questi motivi il ricorso è stato respinto.
La redazione giuridica
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