In caso di recesso del cliente spetta all’avvocato soltanto il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, non anche il mancato guadagno

Il recesso del cliente

La Corte d’Appello di Brescia aveva respinto l’appello proposto da un avvocato contro la sentenza con la quale il Tribunale di Mantova aveva rigettato la sua domanda di condanna chiesta nei confronti dei suoi clienti al pagamento della somma di 137.700,00 euro quale mancato guadagno e 484,25 euro a titolo di danno emergente. Tali importi, secondo il legale, erano dovuti a seguito di recesso del cliente in relazione al mandato per prestazioni professionali svolte in loro favore nell’ambito di un procedimento penale e di uno civile conseguente al sinistro stradale in cui aveva peso la vita un congiunto.

Il giudizio di merito

Il Tribunale adito aveva ritenuto non applicabile alla fattispecie del contratto d’opera professionale la disposizione dell’art. 1725 c.c. sulla revoca del mandato oneroso e perciò, aveva ritenuto non dovuto l’importo di 137.700,00 euro preteso dall’avvocato, riconoscendogli solo la somma di 484,25 a titolo di spese anticipate.

La Corte d’Appello confermava la decisione in considerazione della pacifica applicabilità alla fattispecie in esame dell’art. 2237 c.c. vertendosi in caso di recesso dal contratto di prestazione d’opera intellettuale e, cioè, di una disciplina speciale rispetto a quella generale del mandato.

Osservava inoltre, la corte bresciana come il tribunale avesse pronunciato in conformità di consolidata giurisprudenza di legittimità; e condannava pertanto, l’appellante per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., avendo ravvisato la mala fede dell’avvocato che non poteva certo non conoscere i principi regolatori della sua attività professionale.

Il giudizio di legittimità

La vicenda è così approdata in Cassazione, che ha rigetto la domanda dell’avvocato, confermando integralmente la sentenza impugnata (Seconda Sezione Civile, ordinanza n. 185/2020).

Nel caso di specie la corte territoriale si era attenuta ai principi di diritto disciplinanti la materia in questione.

L’incarico affidato al difensore, pur rientrando nella più ampia categoria del mandato quale assunzione dell’obbligazione di compiere atti giuridici è in ragione delle specifiche caratteristiche che connotato l’attività professionale, oggetto dell’obbligazione disciplinata dagli art. 2229 e ss. c.c.

Il quadro normativo

Fra questi, l’art. 2230 c.c. stabilisce che il contratto di prestazione d’opera intellettuale è disciplinato dalle norme contenute nel capo secondo del titolo terzo del libro quinto del codice civile, nonché, se compatibili, da quelle contenute nel capo precedente riguardanti il contratto d’opera in generale.

Pertanto, poiché la disciplina del recesso unilaterale del contratto dettata dall’art. 2237 c.c. non è compatibile con quella dettata dall’art. 2227 c.c. per il contratto d’opera in generale (stabilendo il primo che, in caso di recesso del cliente, al prestatore d’opera spetta il rimborso delle spese sostenute ed il corrispettivo per l’opera eseguita, non anche il mancato guadagno come previsto dal secondo), ne deriva che la norma speciale (art. 2237) prevale sulla seconda (art. 2227), di carattere generale, in ragione delle peculiarità che contraddistinguono la prestazione d’opera intellettuale (Cass. m. 3062/2002; n. 5775/1999; n. 14702/2007; n. 14510/2012).

La redazione giuridica

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