L’anomalo utilizzo da parte dei minori dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia e nella specie dei social network può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori
La vicenda
Il Tribunale di Caltanissetta aveva dichiarato decaduta dalla responsabilità genitoriale una madre nei confronti del figlio minore in relazione a quanto riferito dai Carabinieri con una nota dalla quale era emerso che il ragazzo “in concorso con altri minori (..), con condotte reiterate e utilizzando il sistema di messaggistica istantaneo Whatsapp, molestava un’altra minorenne, in modo tale da cagionarle un perdurante e grave stato di ansia e di paura, costringendola a modificare le proprie abitudini di vita, per il fondato timore per l’incolumità propria e dei propri cari”.
Il minore, ascoltato in giudizio aveva manifestato dispiacere e pentimento in ordine ai fatti contestati, rappresentando la volontà di non commettere più errori simili; il giovane aveva anche riferito di non aver mai conosciuto il proprio padre e di avere un buon rapporto con la madre dalla quale era accudito; quest’ultima, ascoltata alla medesima udienza, si era mostrata consapevole in ordine alla gravità della condotta contestata al figlio e all’importanza del dovere di educazione e vigilanza verso il minore.
Uso dei social network
Per quanto concerne l’uso anomalo da parte del minore di strumenti di comunicazione telematica, l’adito tribunale siciliano ha evidenziato che “oggi è sempre più frequente l’utilizzo da parte dei minori di internet e in generale degli strumenti di comunicazione telematica, al fine di acquisire notizie e di esprimere le proprie opinioni”.
“I pericoli per gli stessi minori derivanti dall’anomalo utilizzo dei suddetti mezzi – ha aggiunto – pone la necessità di una adeguata formazione di questi ultimi all’utilizzo della rete telematica; senza dubbio l’impiego di tali mezzi consente l’esercizio di un diritto di libertà, ossia del diritto di ricevere e comunicare informazioni e idee: in particolare il diritto all’informazione e alla comunicazione, riconducibile alla libertà di espressione ai sensi del primo comma dell’art. 10 della Convenzione di Roma del 1950, costituisce un interesse fondamentale della persona umana; la libertà di espressione, al livello sovranazionale, è altresì tutelata dall’art. 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea del 7 dicembre del 2000; nella Costituzione la libertà di comunicazione trova poi garanzia e riconoscimento nell’art. 21 che sancisce il diritto di ogni persona di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, con lo scritto e con ogni altro mezzo di diffusione”.
Il suddetto diritto trova tuttavia un limite nella tutela della dignità della persona specie se minore di età.
“I minori sono infatti soggetti deboli e, in quanto tali, necessitano di apposita tutela, non avendo ancora raggiunto un’adeguata maturità ed essendo ancora in corso il processo relativo alla loro formazione”.
A questo proposito la Suprema Corte (Cass. civ., sez. III, 5 settembre 2006, n. 19069) ha affermato la necessità di tutela del minore nell’ambito del mondo della comunicazione, facendo riferimento in particolare all’art. 16 della Convenzione sui diritti del fanciullo approvata a New York il 20 novembre 1989, che sancisce il diritto di ogni minore a non subire interferenze arbitrarie o illegali con riferimento alla vita privata, alla sua corrispondenza o al suo domicilio; è altresì riconosciuto il diritto del minore a non subire lesioni alla sua reputazione e al suo onore; l’art. 3 della medesima Convenzione prevede che in ogni procedimento davanti al giudice che coinvolga un minore, l’interesse superiore di quest’ultimo deve essere senz’altro considerato preminente.
Tale preminenza ha quindi luogo anche nel giudizio di bilanciamento con eventuali e diversi valori costituzionali, quali il diritto all’informazione e la libertà di espressione degli altri individui.
Ebbene, il Tribunale di Caltanissetta (sentenza depositata l’8 ottobre 2019) ha affermato che “gli obblighi inerenti la responsabilità genitoriale impongono non solo il dovere di impartire al minore una adeguata educazione all’utilizzo dei mezzi di comunicazione ma anche di compiere un’attività vigilanza sul minore per quanto concerne il suddetto utilizzo; l’educazione si pone, infatti, in funzione strumentale rispetto alla tutela dei minori al fine di prevenire che questi ultimi siano vittime dell’abuso di internet da parte di terzi”.
A ciò ha aggiunto che “l’educazione deve essere, inoltre, finalizzata a evitare che i minori cagionino danni a terzi o a sé stessi mediante gli strumenti di comunicazione telematica; sotto tale profilo si deve osservare che l’anomalo utilizzo da parte dei minori dei social network e, in generale, dei mezzi offerti dalla moderna tecnologia tale da lederne la dignità cagionando un serio pericolo per il sano sviluppo psicofisico degli stessi, può essere sintomatico di una scarsa educazione e vigilanza da parte dei genitori; i genitori sono tenuti non solo ad impartire ai propri figli minori un’educazione consona alle proprie condizioni socio-economiche, ma anche ad adempiere a quell’attività di verifica e controllo sulla effettiva acquisizione di quei valori da parte del minore; riguardo all’uso della rete telematica l’adempimento del dovere di vigilanza dei genitori è, inoltre, strettamente connesso all’estrema pericolosità di quel sistema e di quella potenziale esondazione incontrollabile dei contenuti”.
Il dovere di vigilanza dei genitori
Al riguardo la giurisprudenza di merito ha affermato che “il dovere di vigilanza dei genitori deve sostanziarsi in una limitazione sia quantitativa che qualitativa di quell’accesso, al fine di evitare che quel potente mezzo fortemente relazionale e divulgativo possa essere utilizzato in modo non adeguato da parte dei minori (cfr. Trib. Teramo,16 gennaio 2012, ove si affronta la questione relativa alla responsabilità civile dei genitori ai sensi dell’art. 2048 c.c. nell’ipotesi di danno cagionato dal minore attraverso Facebook)”.
Considerata, nel caso di specie, l’anomala condotta posta in essere dal minore, avuto riguardo anche alla pericolosità del mezzo utilizzato, l’adito Tribunale ha ritenuto opportuno svolgere un’attività di monitoraggio e supporto del giovane e della madre anche al fine di verificare le capacità educative e di vigilanza della stessa. Tale compito è stato affidato al Servizio Sociale competente sul territorio.
Avv. Sabrina Caporale
Leggi anche:
MESSAGGI OFFENSIVI TRA MINORENNI SU WHATSAPP: DIFFAMAZIONE O INGIURIA?