La Cassazione si è pronunciata sul ricorso di un uomo accusato di truffa per aver ottenuto una somma in denaro tramite ricarica su postepay a fronte della vendita di un bene mai pervenuto all’acquirente

Aveva posto in vendita sul sito internet ebay una consolle “PSP slim elettronica”, ricevendo dall’acquirente 130,00 euro tramite ricarica su postepay, senza mai procedere alla spedizione del prodotto. L’uomo era quindi stato condannato sia in primo grado che in appello per il reato di truffa.

Nel ricorrere per cassazione, tuttavia, aveva dedotto, tra gli altri motivi, la violazione di legge con riferimento alla competenza territoriale, per essere stato giudicato dal Tribunale del luogo di residenza della persona offesa. A suo giudizio, infatti, la competenza territoriale andava determinata ai sensi dell’art. 8 cod. proc. pen. in considerazione del luogo ove il reato era stato consumato.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 49195/2019 ha ritenuto il ricorso infondato.

Per i Giudici Ermellini, proprio l’accredito della sulla postepay rendeva manifestamente infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, peraltro inammissibile anche per la sua tardività, in quanto proposta per la prima volta con i motivi di appello, e pertanto ben oltre il termine di decadenza posto dal codice di procedura penale

Nel delitto di truffa – specifica la Cassazione – quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile, il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta. Tale operazione, infatti, realizza contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

La redazione giuridica

Leggi anche:

TRUFFA ONLINE, VENDE UN BENE MA NON LO CONSEGNA: ASSOLTO, POI CONDANNATO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui