Franchigia maggiorata per l’assicurato che si avvale di una carrozzeria non convenzionata: per il Giudice di Pace di Pinerolo è una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 33, lett. t) del Codice del Consumo

La vicenda

L’attore aveva dedotto di aver subito danni vandalici sul proprio veicolo prontamente denunciati ai carabinieri per un danno complessivo di 4.100,00 euro; decurtata la franchigia del 10% (pari a 410 euro), l’indennizzo che l’assicurazione avrebbe dovuto corrispondergli ammontava a 3.690,00 euro e, invece, la compagnia gli offriva soltanto l’importo di 2.870 euro; ciò in virtù di una clausola contenuta nel contratto di polizza che testualmente disponeva “se l’assicurato decide di riparare il proprio veicolo presso un altro centro di autoriparazione non convenzionato con la società, per le garanzie di incendio, furto e rapina, eventi naturali, sociopolitici e Kasko è applicato lo scoperto del 20 % in aggiunta a quello eventualmente pattuito in polizza”. In altri termini, la franchigia del 10% sarebbe stata applicata solo e l’assicurato si fosse rivolto ad un carrozziere convenzionato.

Per la nullità (vessatorietà) della clausola, l’attore aveva agito in giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Pinerolo anche al fine di ottenere il pagamento del residuo indennizzo contrattualmente previsto.

Ebbene l’adito Giudice di Pace (sentenza n. 233/2019) ha accolto il ricorso per le ragioni che seguono.

Detta clausola stante la macroscopica differenza di liquidazione dell’indennizzo operata nei confronti dell’assicurato che si fosse rivolto a struttura convenzionata (franchigia del 10%) rispetto a quello che avesse deciso di avvalersi di altra struttura (franchigia del 30%), con una triplicazione della franchigia stessa – mirava palesemente ad imporre la riparazione in forma specifica presso la carrozzeria convenzionata con l’effetto di restringere (o quantomeno di fortemente condizionare) la libertà contrattuale nei rapporti con i terzi, così da apparire vessatoria anche ai sensi dell’art. 33, lett. t) Codice del Consumo. Tale franchigia ulteriore del 20% era in altre parole, prevista solo in presenza di una circostanza che non aveva alcuna attinenza né con il danno né con il rischio garantito (è successiva al verificarsi del danno, non aggrava il rischio né muta l’oggetto della pretesa indennitaria) ma che invece, era correlata ad un comportamento del danneggiato estraneo al rischio e successivo all’evento dannoso, con l’effetto di limitare l’indennizzo e la responsabilità dell’assicuratore.

La vessatorietà della clausola

La vessatorietà della clausola – ha chiarito il giudice piemontese – non comporta sic et simpliciter la nullità e/o inefficacia della polizza, a patto che la compagnia provi che la predetta clausola sia stata oggetto di specifica trattativa con il consumatore, trattativa che secondo l’interpretazione della Cassazione (Cass. n. 18785/2010) deve avere i caratteri della individualità, serietà ed effettività.

Ebbene tale prova parte convenuta non aveva assolto, non potendosi neppure ritenersi assolta per il sol fatto che il contratto fosse stato redatto per iscritto e sottoscritto dal contraente, posto che “il requisito della specifica trattativa è quid pluris rispetto alla mera conoscenza o conoscibilità delle condizioni da parte del consumatore”.

Per effetto di detta nullità e della vigenza di tutte le altre condizioni di polizza, il Giudice di pace piemontese ha dichiarato l’illegittimità della franchigia del 30%, ferma restando quella del 10%.

È stata anche accolta la domanda di rimborso delle spese legali sostenute dall’attore relativamente all’assistenza nella fase stragiudiziale e di mediazione obbligatoria, che il giudice di primo grado ha quantificato nella somma di 473,70 euro. Secondo la giurisprudenza più recente (Cass. n. 997/2010) il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, di farsi assistere da un legale di fiducia e in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; ove poi, la pretesa risarcitoria sfoci in un giudizio “le spese legali sostenute nella fase precedente all’istaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate come componente del danno patrimoniale emergente”.

La redazione giuridica

Leggi anche:

CARROZZERIE CONVENZIONATE: OK ALLE CLAUSOLE CHE LE IMPONGONO

- Annuncio pubblicitario -

LASCIA UN COMMENTO O RACCONTACI LA TUA STORIA

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui