In base al nuovo Dpcm scendono a 40 le prestazioni sottoposte alle ‘condizioni di erogabilità’; per le altre previste ‘indicazioni prescrittive’

Il Dpcm approvato dalla Conferenza delle Regioni sui nuovi Livelli essenziali di assistenza supera il contestato decreto appropriatezza del 2015 che prevedeva un’erogazione ‘condizionata’ per circa 200 prestazioni sanitarie. Con il nuovo testo, che deve ora essere sottoposto all’approvazione del Mef, le prestazioni per cui sono previste condizioni di erogabilità scendono, allo stato, a 40 e riguardano per lo più la medicina nucleare e i test genetici; in tal caso, per ottenere la rimborsabilità dal Snn, sarà necessaria la nota sulla ricetta.

Per le altre prestazioni sono invece previste ‘indicazioni prescrittive’, ovvero sarà sufficiente l’espressione da parte del medico decl quesito diagnostico, importante anche per comunicare con il collega che erogherà la prestazione; il medico, inoltre, non sarà vincolato al caso singolo, ma potrà adattare le indicazioni delle linee guida alle reali condizioni del paziente, risultando così salvaguardata l’autonomia professionale.

“Le indicazioni di appropriatezza prescrittiva – spiega Guido Marinoni, segretario provinciale della Fimmg Bergamo – costituiranno certamente un parametro di riferimento per le attività di verifica del comportamento prescrittivo generale del medico, che saranno previste dai contratti dei medici dipendenti e dalle convenzioni, ma non si tratterà qui di entrare nel merito della singola prescrizione, bensì di verificare l’aderenza complessiva del medico alle evidenze scientifiche.

L’abrogazione dell’appropriatezza prescrittiva è sancita dal secondo comma dell’art. 63 del Dpcm, in base al quale: “Le disposizioni in materia di assistenza specialistica ambulatoriale, di cui agli articoli 15 e 16 e relativi allegati, entrano in vigore dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per i servizi sanitari regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la definizione delle tariffe massime delle prestazioni previste dalle medesime disposizioni. Dalla medesima data sono abrogati il decreto ministeriale 22 luglio 1996 recante “Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e relative tariffe” e il decreto ministeriale 9 dicembre 2015 recante “Condizioni di erogabilità e indicazioni di appropriatezza prescrittiva delle prestazioni di assistenza ambulatoriale erogabili nell’ambito del Servizio sanitario nazionale”.

Nei nuovi Lea, tuttavia, si prevedono altre intese Stato-Regioni per modificare indicazioni di erogabilità di altre prestazioni. Inoltre, è atteso un accordo tra Fnomceo e Ministero della Salute per disciplinare la materia in modo da garantire al medico autonomia e responsabilità, tutelando il rapporto fiduciario ed evitando accertamenti inutili.

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1 commento

  1. Salve, in data 4 aprile c.a. sono stata visitata da un medico ortopedico del ASL di Pescara. La visita è avvenuta presso l’ospedale civile di Pescara in regime di intramoenia, il medico mi ha consigliato sul referto di visita due risonanze magnetiche ai piedi. Ho chiesto se poteva prescrivermi direttamente le risonanze su ricettario regionale ma la sua risposta è stata negativa. Secondo lui non può prescrivermela perché mi ha visitato in intramoenia! Adesso quindi oltre ad aver pagato una visita specialistica (sono stata costretta sia per i tempi di attesa e soprattutto perché con le visite in convenzione non è possibile conoscere il nome del medico che effettua la visita) mi toccherà pagare per due risonanze…… Vorrei sapere perché un medico della ASL non può prescrivere degli esami che lui stesso ritiene necessari per la mia patologia. A chi ci si deve rivolgere in questi casi.

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