L’omessa comunicazione di rinuncia al mandato da parte di un avvocato al proprio cliente costituisce violazione dei doveri di correttezza e diligenza professionale di cui artt. 9 e 12 codice deontologico vigente

La vicenda

Il Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Pistoia nel novembre del 2014 irrogava una sanzione ad un avvocato iscritto nel proprio albo professionale per omessa comunicazione di rinuncia al mandato e, dunque, per violazione dei doveri di diligenza di cui agli artt. 8 e 38 del codice deontologico, nonché quello di informazione e di adeguato preavviso ex artt. 40 e 47 stesso codice.
Avverso siffatta decisione il difensore presentava ricorso al Consiglio Nazionale Forense, il quale tuttavia, confermava l’irrogata sanzione dell’avvertimento, con rigetto del ricorso, salvo il parziale proscioglimento dell’incolpato in relazione alla contestazione dell’omessa comunicazione alla persona assistita della rinuncia al mandato.
La questione è stata in seguito, sottoposta ai giudici della Cassazione.
Con un articolato ricorso il difensore censurava la decisione impugnata, sostenendo che la vicenda avrebbe dovuto essere inquadrata e, pertanto, analizzata sotto il profilo della revoca e non della rinuncia al mandato, per la quale manca nell’art. 47 del codice deontologico, una specifica disciplina.

Ma il ricorso non è stato accolto, perché infondato.

Il dovere di comunicazione della professionista nei confronti della persona già assistita – affermano i giudici della Cassazione – persisteva comunque, nella fattispecie.
Tanto indipendentemente dall’accertamento della sussistenza, in concreto, di una ipotesi di rinuncia ovvero di revoca del mandato conferito.
Al riguardo non può che condividersi l’orientamento secondo cui pur se l’art. 47 (ora 32) del codice deontologico disciplina la sola fattispecie della rinuncia al mandato; tuttavia la fattispecie, seppur diversa, della revoca deve ritenersi fonte dei medesimi obblighi di comunicazione da parte del professionista.
Tanto in quanto anche la revoca del mandato costituisce, al pari della rinuncia, una analoga soluzione di continuità nell’assistenza tecnica e, quindi, deve ritenersi sottoposta ad identiche ragioni di tutela in favore della parte assistita con conseguente sussistenza in capo al difensore, ancorché revocato, dei medesimi obblighi informativi necessari al fine di non pregiudicare la difesa dell’assistito.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l’omessa comunicazione alla parte del rinvio di udienza avrebbe consentito più opportunamente la difesa dell’assistito a mezzo di memoria istruttoria con eventuale nuovo difensore e, pertanto, la sanzionata condotta doveva comunque ritenersi legittima, almeno sotto il profilo della correttezza e diligenza di cui artt. 9 e 12 codice deontologico vigente.
Per tali motivi il ricorso è stato respinto e confermata la stazione irrogata dal Consiglio dell’Ordine di Pistoia.

La redazione giuridica

 
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