Per la Cassazione, l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 14/2020 si è pronunciata sul ricorso di un cittadino straniero condannato in sede di merito per i reati di furto e di furto in abitazione. L’uomo, aveva dedotto violazione di legge e vizi della motivazione eccependo, in particolare, la nullità della sentenza in conseguenza dell’omessa traduzione della medesima nonostante l’imputato risultasse alloglotta e non conoscesse la lingua italiana, come dimostrato dal fatto che in precedenza era stata disposta la traduzione dell’avviso di conclusione delle indagini.

Per i Giudici del Palazzaccio, tuttavia, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La Cassazione ha chiarito che il riconoscimento del diritto all’assistenza dell’interprete, ovvero alla traduzione di uno degli atti di cui all’art. 143 comma 2 c.p.p. non discende automaticamente dal mero “status” di straniero o apolide dell’imputato ma richiede l’ulteriore presupposto dell’accertata ignoranza della lingua italiana.

Nel caso in esame, tale ignoranza non solo non era stata mai eccepita nel corso del giudizio di merito, ma risultava smentita dal fatto che l’imputato avesse sottoscritto atto di elezione di domicilio e, soprattutto, l’istanza di ammissione al patrocinino a spese dello Stato. Tali circostanze, logicamente e condivisibilmente, hanno fatto desumere al giudice dell’appello la oramai acquisita sufficiente conoscenza della lingua italiana.

Inoltre, non rileva in senso contrario  che l’avviso di conclusioni delle indagini notificato al ricorrente fosse stato tradotto ovvero che all’udienza di convalida sia stato nominato un interprete, trattandosi di fatti anteriori a quelli indicati.

In ogni caso – concludono da Piazza Cavour – in mancanza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa esplicazione del diritto di difesa (non evidenziati dal ricorso, che si è limitato ad evocare in maniera generica ed astratta tale pregiudizio), l’omessa traduzione della sentenza di appello in lingua nota all’imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa.

La redazione giuridica

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