In tema di assegnazione della casa coniugale il giudice deve preliminarmente tener conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti

La vicenda

Con atto depositato dinanzi al Tribunale di Catania la ricorrente chiedeva la pronuncia della sua separazione personale dal marito; domandava, inoltre, l’affidamento condiviso del figlio minore, l’assegnazione della casa coniugale, un contributo per la locazione di un immobile, nonché un assegno di mantenimento in favore dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie.

Nel merito la domanda di separazione è stata ritenuta fondata (Tribunale di Catania, Prima Sezione, sentenza n. 4690/2019).

I criteri di assegnazione della casa familiare

Con riguardo alla richiesta di assegnazione della casa coniugale, dall’istruttoria era emerso che la vita coniugale era stata da sempre caratterizzata da continui litigi ed atteggiamenti violenti del resistente nei confronti della famiglia, il quale era, peraltro, dedito all’uso di sostanze alcoliche. Sicché, la ricorrente non tollerando più tale situazione si era allontanata dalla casa coniugale in quanto pregiudizievole per i figli.

In punto di diritto, è stato osservato che la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate, sicchè è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico, e ciò sia ai sensi del previgente articolo 155 quater c.c., che dell’attuale art. 337 sexies c.c. (Cass. Civ., n.25604/2018).

La decisione

Nel caso di specie, non sussisteva alcun “persistente interesse” del figlio ormai maggiorenne a mantenere l’ambiente domestico da tempo lasciato, ovvero l’interesse a mantenere una contiguità di relazioni e consuetudini di vita, non potendosi più considerare la casa coniugale centro dei suoi interessi e relazioni. Perciò la domanda è stata rigettata.

Nulla è stato disposto con riguardo all’altra figlia, anch’essa maggiorenne ed economicamente indipendente, la quale per come dichiarato dalla ricorrente, aveva rinunciato alla relativa domanda di mantenimento, non essendo più convivente con la madre.

Al contrario, con riguardo al terzo figlio, appena maggiorenne, il Tribunale di Catania ha posto l’obbligo a carico del marito di concorrere al suo relativo mantenimento, in quanto convivente con la madre e non economicamente indipendente. Tale contributo è stato quantificato nella somma di 500,00 euro mensili, oltre alle spese straordinarie.

La redazione giuridica

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