In presenza di figli minori non è ammesso lo scioglimento del fondo patrimoniale col solo consenso dei coniugi, essendo necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare

La vicenda

Il ricorrente aveva agito per la revocatoria della costituzione di un fondo patrimoniale ad opera di un creditore.

Nella fattispecie, l’atto oggetto di revocatoria consisteva nella costituzione del fondo patrimoniale nel quale era stato fatto confluire il cespite che costituiva patrimonio di garanzia per il creditore.

Il fondo patrimoniale era stato sciolto. Ma tale scioglimento era annullabile, essendo fatto per consenso dei genitori senza autorizzazione del giudice a tutela dei minori, “in quanto proprio perchè il divieto di scioglimento è posto a vantaggio dei minori comporta che solo questi ultimi possono agire per far annullare l’atto di scioglimento (Cass. 17811/ 2014), e non già i terzi, sia pure creditori in revocatoria”.

La pronuncia della Cassazione

I giudici della Suprema Corte (Cassazione, Sezione Terza Civile, sentenza n. 30517/2019) hanno quindi affermato che ”una revocatoria del fondo patrimoniale sarebbe inutilmente data, posto che l’effetto che si mira a produrre, ossia l’inefficacia, era già prodotto al momento di proposizione dell’azione. L’inutilità dell’azione ridonda in sua inammissibilità”.

Come noto i beni del fondo sono in comproprietà di entrambi i coniugi che ne hanno la gestione, regolata dalle norme in tema di comunione legale. I frutti devono essere destinati ai bisogni della famiglia.

Se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice (art. 169 c.c.).

Lo scioglimento del fondo patrimoniale

Ebbene la destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Se vi sono figli minori, il fondo dura fino al raggiungimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In questo caso il Tribunale può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. (art. 171 c.c.).

Di recente la Corte di Cassazione n. 17811/2014 è intervenuta a precisare che le cause di scioglimento di cui all’art. 171 c.c. non possono considerarsi tassative e pertanto, in mancanza di figli, lo scioglimento del fondo può intervenire anche sulla base del solo consenso dei coniugi.

Tale possibilità è esclusa nel caso in cui vi siano dei figli minori. “L’istituzione del fondo patrimoniale determina [infatti] un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, tra cui vanno ricompresi anche i figli minori che sono i componenti deboli della famiglia”.

La redazione giuridica

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