“I figli, quali beneficiari del fondo patrimoniale, sono legittimati ad agire in giudizio in relazione agli atti dispositivi eccedenti l’ordinaria amministrazione che incidano sulla destinazione dei beni del fondo”

La vicenda

Nel 1990 due coniugi contraevano matrimonio; nel 1996 nasceva il loro unico figlio e, nel 1999, i due costituivano un fondo patrimoniale, destinandovi l’immobile adibito a casa familiare nonché l’immobile adibito a studio professionale.

Nell’atto di costituzione del fondo, all’art. 4, veniva inserita la clausola secondo cui era espressamente vietato che i beni costituiti in fondo patrimoniale fossero “alienati, ipotecati e dati in pegno o comunque vincolati con il solo consenso di entrambi i coniugi, senza necessità di alcuna autorizzazione giudiziale”.

Nell’anno 2002 i coniugi stipulavano un contratto di mutuo con una banca, con concessione di garanzia ipotecaria, per l’importo di Euro 1.080.000,00 sui beni immobili citati, senza richiedere l’autorizzazione del Giudice Tutelare in forza del citato art. 4.

Nel 2004 stipulavano un nuovo contratto di mutuo con la medesima banca, questa volta di Euro 1.050.000,00, destinato ad assorbire il precedente finanziamento, anch’esso garantito con la concessione di garanzia ipotecaria sui medesimi beni e sempre senza richiedere autorizzazione del Giudice tutelare (G.T.).

Nel 2009 il figlio minorenne, rappresentato dai genitori, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, l’istituto bancario, al fine di accertare l’invalidità della clausola contenuta nell’atto costitutivo del fondo patrimoniale – nella parte in cui escludeva la necessaria preventiva autorizzazione del G.T., in presenza di un beneficiario minorenne, per il compimento di atti di disposizione dei beni del fondo – e, quindi, l’invalidità della garanzia ipotecaria rilasciata senza previa autorizzazione del G.T.

In primo grado la domanda proposta dal minore veniva dichiarata inammissibile perché formulata direttamente contro la banca, mentre, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei genitori, previa autorizzazione del GT e nomina di un curatore speciale.

La Corte di appello confermava siffatta decisione ma con diversa motivazione.

Sulla scorta del ragionamento svolto in Cassazione con la sentenza n. 17811 dell’8/8/2014, affermava che “i figli minori sono legittimati a dedurre l’invalidità degli atti di disposizione del fondo patrimoniale, in quanto titolari di una posizione giuridicamente tutelata attesa la configurabilità di uno specifico interesse degli stessi ad interloquire sulle operazioni effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni costituiti nel fondo patrimoniale, in ragione delle possibili conseguenze degli stessi sulla consistenza del patrimonio istituzionalmente destinato esclusivamente al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, senza che ciò sia inciso dalla facoltà espressamente riconosciuta ai coniugi dal legislatore di derogare convenzionalmente al previsto divieto di alienazione dei beni del fondo, stabilito in via generale dall’art. 169 c.c., comma 1”.

La sentenza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dai due coniugi e dal loro figlio. La banca resisteva in giudizio con controricorso e ricorso incidentale condizionato da un mezzo.

La pronuncia della Cassazione

La Prima Sezione Civile della Cassazione ha in primo luogo osservato che “la costituzione del fondo patrimoniale (art. 167 c.c.) è funzionale a far fronte ai bisogni della famiglia, intesi come esigenze di vita dei suoi componenti considerate anche con una certa ampiezza, ricomprendendo in esso, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa”.

La norma – ha aggiunto – non si riferisce alla così detta famiglia parentale bensì alla famiglia nucleare; in essa sono compresi i figli legittimi, naturali ed adottivi dei coniugi, minori e maggiorenni non autonomi patrimonialmente, nonché, secondo la dottrina, gli affiliati ed i minori in affidamento temporaneo.

Invero, la ragione ispiratrice dell’istituto è individuabile nell’obiettivo di assicurare un sostegno patrimoniale alla famiglia e di realizzare una situazione di vantaggio per tutti i suoi diversi componenti.

Quanto alla posizione dei figli, due sono le disposizioni che vi fanno esplicito riferimento:

  • l’art. 169 c.c., comma 1, in tema di atti di straordinaria amministrazione, secondo il quale “se non è stato espressamente consentito nell’atto di costituzione, non si possono alienare, ipotecare, dare in pegno o comunque vincolare beni del fondo patrimoniale se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità od utilità evidente”;
  • e l’art. 171 c.c., in tema di cessazione ex lege del fondo, secondo il quale “(1) La destinazione del fondo termina a seguito dell’annullamento o dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. (2) Se vi sono figli minori il fondo dura fino al compimento della maggiore età dell’ultimo figlio. In tale caso il giudice può dettare, su istanza di chi vi abbia interesse, norme per l’amministrazione del fondo. (3) Considerate le condizioni economiche dei genitori e dei figli ed ogni altra circostanza, il giudice può altresì attribuire ai figli, in godimento o in proprietà, una quota dei beni del fondo.”.

Alla luce di tali disposizioni, ne consegue che se, da una parte, è vero che la costituzione del fondo non determina per ciò solo la perdita della proprietà dei singoli beni da parte dei coniugi che ne sono titolari e che gli stessi possono riservarsi nell’atto di costituzione la facoltà di alienazione, è pur vero che la detta istituzione (peraltro concretizzata per effetto di una libera scelta dalle parti) determina un vincolo di destinazione per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia (e quindi di tutti i suoi componenti, in essi compresi i figli), che il legislatore ha inteso assicurare proprio con la previsione di una serie di misure di sostegno in favore dei componenti più deboli, fra le quali particolarmente significativa risulta quella per la quale, ricorrendone le prescritte condizioni, il giudice può attribuire in proprietà ai figli una quota dei beni (art. 171 c.c., comma 3), così legittimando, sostanzialmente, una espropriazione per tale causa (in proposito, cfr. Cass. n. 17811 del 08/08/2014).

Ebbene, “la previsione di dette misure di protezione, anche ove ne sia prevista la derogabilità (art. 169 c.c., comma 1) è sintomatica del riconoscimento da parte del legislatore di un interesse qualificato in capo ai figli che risulta inconciliabile, perché intimamente in conflitto con la ratio normativa, con l’esclusione della legittimazione ad agire per far valere in giudizio il proprio interesse nella qualità di beneficiario del fondo nelle forme ordinarie e ad interloquire sulle opzioni operative eccedenti l’ordinaria amministrazione effettuate dai titolari del diritto di proprietà dei beni facenti parte del fondo” (Cass. n. 17811 del 08/08/2014).

È stato perciò affermato che le disposizioni codicistiche a tutela del figlio, quale beneficiario del fondo, sono strumenti di protezione che non escludono, e quindi consentono, che il figlio sia anche legittimato ad agire in giudizio per far valere un proprio interesse in relazione agli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Ciò – hanno chiarito gli Ermellini -vale anche per il figlio maggiorenne, ovvero divenuto maggiorenne nel corso del giudizio, come nel caso in esame, non potendosi ritenere che egli, per ciò solo, non abbia più interesse ad agire.

Tale conclusione, riferita al figlio maggiorenne, trova conferma nel complesso quadro normativo che disciplina i rapporti familiari.

Innanzitutto, la norma che autorizza la costituzione del fondo patrimoniale non pone alcuna limitazione in relazione all’età dei figli (art. 167 c.c.): ciò si evince dal dato letterale e trova riscontro in una lettura sistematica delle norme che regolano la responsabilità genitoriale ed i diritti e doveri del figlio (artt. 315 c.c. e ss.), la disciplina degli alimenti (art. 433 c.c.) e le altre norme che eimpfirsano il fondo patrimoniale.

In proposito è stato osservato che il diritto al mantenimento è previsto a favore del “figlio”, senza alcuna limitazione (art. 315 bis c.c., art. 316 bis c.c.), anche se alla luce della elaborazione giurisprudenziale, maturata soprattutto in caso di separazione e divorzio, il diritto del maggiorenne è circoscritto al caso in cui non abbia raggiunto l’autonomia economica: invero l’obbligo di mantenere il figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma si protrae qualora questi, senza sua colpa, divenuto maggiorenne, sia tuttavia ancora dipendente dai genitori (Cass. n. 32529 del 14/12/2018; Cass. n. 5088 del 05/03/2018).

Anche la disciplina del diritto agli alimenti, che riguarda i componenti della famiglia nucleare (ma non solo, ex art. 433 c.c.), attribuisce la facoltà di richiedere gli alimenti, non in ragione dell’età ma della ricorrenza dello stato di bisogno e della incapacità del richiedente a provvedere al proprio mantenimento (art. 438 c.c.).

La decisione

Alla luce di siffatto quadro normativo, la Suprema Corte ha perciò ritenuto che la previsione dello strumento di protezione per il minore, riconosciuto dell’art. 169 c.c., comma 1, non osti a che un figlio che abbia raggiunto la maggiore età possa continuare ad essere beneficiato dal fondo patrimoniale ancora in essere, a maggior ragione se non sia emerso alcun elemento da cui desumere che lo stesso sia “economicamente autosufficiente” ed autonomo rispetto alla famiglia di origine, e che possa far valere il proprio interesse in via giudiziaria.

In tal modo, i giudici della Prima Sezione Civile della Cassazione (22069/2019) hanno definito la vicenda, dichiarando inammissibile il ricorso proposto dai due coniugi e rigettato sia il ricorso principale proposto dal figlio che quello incidentale della banca.

Avv. Sabrina Caporale

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