Ha diritto all’assegno divorzile l’ex coniuge che dopo la separazione abbia trovato una occupazione, se manca la prova della stabilità del lavoro e della sua indipendenza economica

La vicenda

Con ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, il ricorrente conveniva in giudizio l’ex moglie, chiedendo che ciascuno dei coniugi provvedesse autonomamente al proprio mantenimento; che venisse revocato o ridotto il mantenimento per il figlio maggiorenne in quanto economicamente autosufficiente; che venisse, invece, confermato l’assegno di mantenimento per la figlia maggiorenne, con pagamento diretto alla stessa piuttosto che alla madre convivente ed, infine, che fosse disposta la vendita della casa coniugale ed il ricavato diviso fra i due coniugi.

In particolare, il ricorrente sosteneva di avere diritto ad una modificazione delle condizioni di separazione, in ragione della sopravvenienza di talune circostanze quali: il raggiungimento della indipendenza economica della moglie, fino al momento della separazione casalinga, in seguito assunta come commessa presso un salone di bellezza; e del figlio maggiorenne, impiegato in una compagnia teatrale e percettore di uno stipendio sufficiente a renderlo indipendente dal punto di vista economico.

Ciò posto, l’uomo riteneva che non vi fosse più alcuno squilibrio economico tale da giustificare la corresponsione dell’assegno divorzile, soprattutto per il sopravvenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.

Si costituiva in giudizio l’ex moglie, la quale non si opponeva alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava l’accoglimento delle altre domande avanzate dal ricorrente e, formulava contestualmente una domanda riconvenzionale volta al riconoscimento di un assegno divorzile in proprio favore, pari a 300,00 euro mensili nella stessa misura stabilita in sede di separazione e la conferma del mantenimento disposti per i figli, nonché l’obbligo del ricorrente di contribuire al 50% delle spese straordinarie.

All’esito dell’udienza presidenziale il Presidente confermava le condizioni stabilite in sede di separazione e, successivamente, il Tribunale disponeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i due coniugi, disponendo la rimessione della causa in istruttoria sulle domande accessorie.

Ebbene, all’esito di tale giudizio, il Tribunale di Velletri (sentenza n. 1297/2019) ha disposto, quanto al mantenimento dei figli maggiorenni, la conferma delle statuizioni adottate in sede presidenziale con riferimento alla figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente.

Sul punto il ricorrente aveva richiesto di poter effettuare il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente alla figlia piuttosto che tramite la madre.

Come noto l’art. 337 septies c.c., nel prevedere il diritto dei figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti ad un assegno periodico, stabilisce di norma il pagamento diretto al beneficiario, “salvo diversa determinazione del giudice”. Tuttavia nel caso in esame, l’adito tribunale ha ritenuto opportuno confermare il pagamento alla madre convivente “non essendovi in atti elementi che giustifichino l’adempimento in via diretta alla figlia, atteso che la stessa vive stabilmente con la madre e non sostiene alcuna spesa in via diretta per il suo mantenimento”.

Quanto all’altro figlio maggiorenne è stata ritenuta fondata la domanda di revoca dell’assegno in quanto, nel corso del giudizio, era stata raggiunta la prova della sua indipendenza economica.

La casa coniugale è stata invece assegnata all’ex moglie, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne, non economicamente autosufficiente.

Discorso a parte per quanto riguarda l’assegno divorzile. Ebbene, sul punto le tesi delle due parti in causa, erano contrastanti : lo squilibrio economico negato dal ricorrente e sostenuto invece, dalla richiedente.

Ebbene, all’esito dell’istruttoria, il Tribunale di Velletri ha ritenuto sussistente un “evidente squilibrio tra e condizioni economiche delle parti”, atteso che non era stata raggiunta la prova in ordine alla sussistenza di un lavoro stabile o comunque, tale da consentire un’autonomia economica della resistente.

Le foto allegate in cui la donna era ripresa mentre lavorava in un negozio di parrucchiere non sono state ritenute sufficienti a dar prova della esistenza di una attività lavorativa stabile, cui peraltro, l’ex marito non aveva neppure allegato elementi specifici relativi al reddito eventualmente percepito.

Inoltre, tale squilibrio economico era stato determinato dalle scelte endofamiliari della coppia, che avevano assegnato alla resistente per 21 anni di matrimonio un ruolo finalizzato esclusivamente alla cura della famiglia e in particolare dei figli, circostanza peraltro non smentita dal ricorrente.

La decisione

In definitiva, il Collegio ha ritenuto sussistere i presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile in favore dell’ex coniuge, atteso il dedotto squilibrio economico e il presupposto di natura eziologica individuato dalla giurisprudenza della Cassazione, in termini di riconducibilità alle scelte della coppia durante la relazione matrimoniale.

A tal proposito è stato menzionato il recente arresto delle Sezioni Unite (sentenza n. 18287/2018) ove è stato stabilito che “ai sensi dell’art. 5 comma 6 della l. n. 898/1970, dopo le modifiche introdotte coin la ln. 74 del 1987, il riconoscimento dell’assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in parte misura compensativa e perequativa, richiede l’accertamento della inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tener conto per la relativa attribuzione e determinazione ed in particolare alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla condizione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto”.

La redazione giuridica

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