In presenza di un atto di costituzione del fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio, successivamente all’iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l’esistenza del fondo non è opponibile al creditore ipotecario

La vicenda

La Corte d’appello di Firenze aveva confermato la decisione di primo grado che, su domanda della banca, aveva dichiarato l’inopponibilità al creditore dei convenuti (il marito quale debitore principale, la moglie quale fideiussore) in forza di un decreto ingiuntivo con successiva ipoteca giudiziale, iscritta prima dell’annotazione dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato tra i coniugi.

A sostegno della propria tesi i ricorrenti, avevano erroneamente citato un risalente arresto giurisprudenziale secondo cui “con riguardo a beni conferiti in fondo patrimoniale, l’art. 170 cod. civ. prevede espressamente che l’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; tale disposizione, dunque, non limita il divieto di esecuzione forzata ai soli crediti (estranei ai bisogni della famiglia) sorti successivamente alla costituzione del fondo.

Ne consegue che detto divieto estende la sua efficacia anche ai crediti sorti prima di tale data, ferma restando in questo caso, la possibilità per il creditore di agire in revocatoria ordinaria, qualora ne ricorrano i presupposti, al fine di far dichiarare l’inefficacia, nei propri confronti, dell’atto costitutivo del fondo medesimo (Cass. n. 3251 del 09/04/1996).

In realtà tale pronuncia – hanno chiarito i giudici della Suprema Corte – si riferisce alla fattispecie — diversa da quella posta a base della sentenza di primo grado, fondata sull’art. 162 cod. civ. – dell’impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, anche se contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, qualora il creditore conosceva siffatta destinazione (art. 170 cod. civ.).

Tale impignorabilità prescinde, infatti, dall’epoca di insorgenza del debito, ossia se precedente o successivo alla costituzione del fondo patrimoniale.

Perciò, i ricorrenti ne avevano tratto erronenamente la conclusione che, sebbene il debito fosse stato contratto, per esigenze estranee ai bisogni della famiglia, prima della costituzione del fondo, i beni facenti parte del fondo patrimoniale stesso non sarebbero stati aggredibili dai creditori.

Ma il ricorso è stato rigettato e affermato il seguente princpio di diritto:

“in presenza di un atto di costituzione di fondo patrimoniale trascritto nei pubblici registri immobiliari, ma annotato a margine dell’atto di matrimonio successivamente alla iscrizione di ipoteca sui beni del fondo medesimo, l’esistenza di quest’ultimo non è opponibile al creditore ipotecario”.

I giudici della Prima Sezione Civile della Cassazione hanno, inoltre, ricordato che la costituzione del fondo patrimoniale di cui all’art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell’art. 162 cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l’opponibilità ai terzi all’annotazione del relativo contratto a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell’art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo.

La redazione giuridica

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