L’obbligo di notifica, secondo la Cassazione, non è limitato alle prestazioni specificamente elencate dalla Legge sulla Privacy

Sanzionata con un’ammenda di 40mila dal Garante per la protezione dei dati personali per omessa comunicazione del trattamento di dati sensibili (articolo 37 lettera b, D.Lgs. 196/03), una casa di cura ha fatto ricorso davanti al Tribunale di Ravenna nei confronti della relativa ordinanza, ottenendone l’annullamento con la sentenza n. 214/12.
La vicenda, è approdata quindi in Cassazione, dove la sentenza del Tribunale è stata ribaltata a favore del Garante. La Suprema Corte ha infatti ritenuto non condivisibile la motivazione del giudice di Ravenna in base alla quale l’articolo 37 della Legge sulla privacy stabilisce l’obbligo di notifica non con generico riferimento al trattamento dei dati a fini di prestazioni di servizi sanitari, bensì in modo puntuale, con la conseguenza che non sarebbero invece dovute le notifiche per le prestazioni non specificamente elencate dalla legge stessa.
Gli Ermellini, inoltre, non hanno aderito neppure all’argomentazione secondo cui “la rilevazione dei dati sarebbe attività accessoria a obbligazione sanitaria vera e propria” mentre la notifica sarebbe obbligatoria solamente per “rilevazione dati svolta in via principale e per scopi evidentemente scientifici”.
I giudici del Palazzaccio hanno invece chiarito che vanno notificati al Garante i trattamenti dei “dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati ai fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche di dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria”.
Infatti, precisa la Cassazione, nell’elenco delle finalità dei trattamenti dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale a cui la norma collega l’obbligo di notifica al Garante è inclusa anche la finalità delle indagini epidemiologiche, come finalità diversa – ed autonomamente idonea a far insorgere l’obbligo della notifica al Garante, quali che siano le patologie oggetto delle indagini stesse – rispetto a quella della “rilevazione di malattie mentali, infettive e diffusive, sieropositività”.
 

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