Nella responsabilità extracontrattuale occorre dare rilievo alle serie causali che ex ante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile (Cassazione Civile, sez. VI, 17/06/2021, n.17382)
Con sentenza n. 3169 depositata il 22.5.2019 la Corte di Appello di Napoli, confermava la pronuncia di primo grado che respingeva la domanda del lavoratore agricolo nei confronti di INAIL, e del Datore di lavoro per l’accertamento della natura di infortunio sul lavoro dell’incidente subito in data 19/6/2009 e la conseguente condanna dell’ente previdenziale alla corresponsione della rendita per inabilità permanente in misura del 100% e degli altri convenuti al risarcimento del danno differenziale, ovvero, in via subordinata, per l’accertamento della responsabilità dei convenuti.
La Corte d’Appello rilevava che correttamente il primo Giudice, escludeva la qualificazione dell’incidente come infortunio sul lavoro in quanto non avvenuto in occasione dello svolgimento della prestazione lavorativa subordinata.
Difatti, era risultato che l’infortunato aveva lavorato con sul fondo agricolo del tutto volontariamente, in virtù di rapporti di amicizia esistenti con le proprietarie; conseguentemente tale attività agricola non aveva alcuna attinenza con la prestazione oggetto del rapporto di lavoro subordinato intercorrente con i convenuti.
La Corte evidenziava, inoltre, che nessuna responsabilità poteva rinvenirsi ai sensi dell’art. 2050 c.c. in quanto, pur se l’utilizzo del mezzo meccanico adoperato rappresentava sicuramente un’attività pericolosa, era risultato insussistente il nesso di causalità tra l’esercizio dell’attività e il verificarsi dell’incidente, provocato esclusivamente dallo scorretto utilizzo da parte dello stesso infortunato.
Il lavoratore agricolo ricorre in Cassazione lamentando, tra gli altri, nullità della sentenza, violazione compromissione del diritto di difesa, omessa valutazione e ammissione della richiesta di rinnovazione dell’escussione dei testimoni, omessa indagine, mancata valutazione di risultanze processuali di evidente rilevanza.
I primi quattro motivi vengono considerati inammissibili perché si sostanziano in un vizio di motivazione formulato in modo non coerente allo schema legale del nuovo art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame.
Le doglianze investono la valutazione delle prove come operata dalla Corte di merito, e si sostanziano in una richiesta di rivisitazione del materiale istruttorio non consentita in sede di legittimità.
Inoltre, il riesame di testimoni già interrogati , implica un discrezionale apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità.
Il quinto ed il sesto motivo sono fondati.
La Corte territoriale, ha ritenuto interrotto il nesso di causalità tra comportamento-fatto ed effetto-danno in considerazione della condotta della vittima, in particolare in considerazione dello “scorretto utilizzo da parte dell’infortunato che mutava la direzione di movimento delle lame, finendo trascinato sotto il mezzo meccanico”.
Gli Ermellini ribadiscono che l’indagine del rapporto di causalità materiale nell’ambito della responsabilità extracontrattuale è governato dalla teoria della causalità adeguata o di quella similare della c.d. regolarità causale per cui occorre dare rilievo alle serie causali che ex ante non appaiano del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile.
Il Giudice di merito, pur sottolineando l’utilizzo, da parte dello Z., di un macchinario inefficiente e privo delle tutele antinfortunistiche, ha concentrato il giudizio sull’efficienza causale esclusivamente sulla responsabilità concorrente del danneggiato, trascurando totalmente ogni indagine sulla eventuale incidenza causale della condotta tenuta da coloro che hanno consegnato alla vittima uno strumento ritenuto inefficiente e pericoloso al fine di effettuare un impegnativo lavoro agricolo.
Le doglianze del ricorrente colgono nel segno là dove evidenziano la mancata valutazione, ai sensi dell’art. 2087 c.c., dell’efficienza causale della mancata adozione delle misure di sicurezza che le leggi dell’arte e la comune prudenza avrebbero imposto nel caso concreto, con particolare riferimento ai sistemi di sicurezza di cui gli strumenti meccanici affidati al lavoratore dovevano essere dotati.
La Suprema Corte accoglie il quinto e il sesto motivo di ricorso e dichiara inammissibili i primi quattro; cassa la sentenza impugnata che viene rinviata alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che dovrà esaminare la responsabilità extracontrattuale.
Avv. Emanuela Foligno
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