Lo ha chiarito la Corte d’Appello di Milano ribadendo la giurisprudenza della Corte Costituzionale secondo cui la nullità è deducibile sino alla deliberazione della sentenza di primo grado

Solo condanna amministrativa per l’automobilista che viene pizzicato alla guida in stato di ebbrezza se non viene avvertito, prima di essere sottoposto all’etilometro, di aver diritto all’assistenza di un legale di fiducia. In tal caso, dal momento che si tratta di un accertamento irripetibile, i risultati dell’esame, anche se positivi,  non sono utilizzabili in sede penale.

Lo ha chiarito la quarta sezione penale della Corte d’Appello di Milano che, con la sentenza n. 3775/2016 ha rivisto la condanna a due mesi di reclusione inflitta un automobilista positivo all’alcol test, mantenendo solamente l’ammenda amministrativa pari a 1.600 euro.

Nel caso in questione, la polizia locale, come confermato in udienza dallo stesso vigile che sottopose il guidatore al controllo, non ha avvisato il conducente della facoltà di farsi assistere da un avvocato al momento dell’effettuazione del test.

Secondo l’agente tale avvertimento non era specificamente necessario nel 2012, all’epoca dei fatti; ma il Tribunale ha rilevato l’intervento in materia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali. La Suprema Corte, con sentenza n. 5396 del 2015, ha chiarito che in caso di omissione dell’avviso al conducente, si verifica una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere dedotta fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.

Di conseguenza per il conducente è scattata solamente la fattispecie non penalmente punita prevista dall’articolo 186 del codice della strada, ovvero la mera sanzione amministrativa. Il tasso alcolemico nel sangue dell’imputato è risultato pari a 0,96 g/l e le due prove effettuate a distanza di otto minuti l’una dall’altra hanno dato lo stesso esito. Lo stesso guidatore peraltro ha ammesso di aver consumato tre cocktail prima di essere fermato dalla Polizia dopo aver superato l’incrocio con il rosso.

Nonostante l’evidenza dell’ubriachezza però, “in dubio pro reo” e senza la certezza sul superamento della soglia di 0,8 g/l, per la Corte territoriale va adottata prudenzialmente la violazione più lieve.

 

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