In caso di omicidio stradale, qualora non ricorrano circostanze aggravanti, il giudice penale può disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada

La vicenda

L’imputato era accusato di omicidio stradale commesso mentre era alla guida di un furgone per la raccolta di prodotti ortofrutticoli, ai danni del conducente di un auto che al buio non si era accorto della sua presenza (fermo dopo aver fatto rifornimento) e collideva con violenza contro il suo mezzo (spostandolo in avanti di oltre trenta metri).

A carico della persona offesa erano state individuate alcune colpe, in particolare quella di aver circolato a una velocità superiore, sia pure di poco, a quella consentita e soprattutto di non avere allacciato la cintura di sicurezza. Ebbene tali circostanze avevano certamente avuto rilevanza determinante sulla tragica conclusione dell’incidente.

La responsabilità dell’imputato “oltre ogni ragionevole dubbio”

A carico dell’imputato erano emersi altri rilevanti profili di colpa. Innanzitutto il fatto di essersi messo alla guida del furgone senza carburante e di non aver provveduto a collocare il segnale di emergenza a 100 m di distanza, soprattutto viste le condizioni di tempo e di luogo, che non rendevano visibile il suo furgone.

Alla luce dell’istruttoria svolta, il Gup del Tribunale di La Spezia ha ritenuto di dover affermare la responsabilità penale dell’imputato, al di là di ogni ragionevole dubbio e, valutati tutti gli elementi di cui all’art. 133 c.p., lo ha condannato alla pena di otto mesi di reclusione.

Visto poi l’art. 222 codice della strada, relativamente alle sanzioni amministrative accessorie all’accertamento del reato di omicidio stradale, lo stesso Ufficio del Giudice dell’Udienza preliminare ha disposto la sospensione della patente di guida per anni due.

Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 88 del 2019, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nella parte in cui non prevedeva che, in caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli artt. 589-bis (Omicidio stradale) e 590-bis (Lesioni personali stradali gravi o gravissime) del codice penale, il giudice potesse disporre, in alternativa alla revoca della patente di guida, la sospensione della stessa ai sensi del secondo e terzo periodo dello stesso comma 2 dell’art. 222 cod. strada allorché non ricorresse alcuna delle circostanze aggravanti previste dai rispettivi commi secondo e terzo degli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen.” .

Nel quantificare la durata di tale sospensione, che l’articolo 222 del codice della strada individua nel massimo in quattro anni, il giudice ha avuto riguardo ai profili di colpa imputabile sia l’imputato sai alla parte offesa, riducendola alla metà.

Avv. Sabrina Caporale

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