Nel caso in cui la pena applicata per il reato di guida sotto l’effetto di sostanza alcoliche sia sostituita con il lavoro di pubblica utilità, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida deve essere applicata sino all’esito dello svolgimento dei lavori

La vicenda

Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata aveva applicato all’imputato – sull’accordo delle parti –una pena per il reato di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. c) e comma 2 sexies, sostituita con il lavoro di pubblica utilità, disponendo la sospensione della patente per due anni.

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di proprio difensore, lamentando tra gli altri motivi, la violazione di legge in relazione alla mancata sospensione della sanzione amministrativa accessoria nelle more dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità, rilevando che l’immediata esecutività di essa contrasterebbe con l’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, norma che, per il caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, prevede il ripristino della sanzione amministrativa accessoria.

La decisione

Il motivo è stato accolto. La Corte di Cassazione (Quarta Sezione Penale, sentenza n. 50581/2019) ha osservato che nel caso di specie, la pena applicata per il reato di guida sotto l’effetto di sostanza alcoliche era stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità. Pertanto, l’efficacia della sanzione amministrativa accessoria individuata avrebbe dovuto ritenersi sospesa; diversamente l’immediata esecutività rischierebbe, in caso di positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, di rendere verosimilmente vani gli effetti della successiva revoca della sanzione amministrativa accessoria (sulla necessità della sospensione della sanzione accessoria, in caso di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con quella del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186 C.d.S., comma 9 bis, cfr. sez. 4 n. 48330 del 27/09/2017 ; n. 12262 del 08/02/2018,; n. 56962 del 23/10/2018).

La redazione giuridica

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