Condannato per omicidio colposo il Medico di pronto soccorso per omissione di indagini diagnostiche e dimissioni del paziente (Cass. Pen., sez. IV, Sentenza n. 45602 dep. Il 13 dicembre 2021)

In tema di responsabilità medica, risponde di omicidio colposo il Medico di pronto soccorso che ha cagionato la morte del paziente per omissione di indagini diagnostiche atte ad effettuare la diagnosi differenziale.

Il Medico di pronto soccorso è stato accusato di omicidio colposo per avere, con condotte omissive e per colpa, cagionato la morte di un paziente, verificatasi a causa dell’insorgenza di un arresto cardio-circolo-respiratorio secondario ad una peritonite da perforazione del tratto digestivo.

In particolare al Medico veniva addebitato di non avere correttamente valutato lo stato patologico in atto del paziente, omettendo una completa e analitica anamnesi e omettendo di indagare sul disturbo lombare che aveva causato l’accesso del paziente in ospedale, limitandosi a un esame superficiale, disponendo le dimissioni senza procedere né ad analisi di laboratorio, né ad indagini diagnostico-strumentali che avrebbero consentito di far luce sul fenomeno ulceroso in atto, così impedendo un pronto e corretto inquadramento diagnostico, aggravando la prognosi del paziente e ritardandone il necessario intervento chirurgico.

Il Medico veniva condannato in primo grado, assolto dalla Corte d’Appello, ma il ricorso per Cassazione proposto dalle parti civili ribalta l’esito ai meri effetti civili.

Affinchè sussista il nesso causale con il fatto omissivo è necessario che vi siano due elementi: la condotta deve essere una condizione dell’evento e non devono essere intervenuti fattori eccezionali.

In ipotesi di condotte omissive colpose, il primo elemento si rivela nella regola cautelare violata, se l’evento rappresenta la concretizzazione del rischio creato dall’omissione di chi rivesta la posizione di garanzia.

L’evento è causalmente riconducibile all’omissione qualora sia la conseguenza certa o altamente probabile del mancato rispetto della regola cautelare violata.

In tal modo risultano sussistenti i principi di tassatività e di certezza giuridica, tramite il ricorso alle cognizioni scientifiche che consentono di imputare all’uomo un evento che può essere scientificamente considerato conseguenza della sua azione od omissione.

Sussistente anche l’equivalenza secondo cui non impedire un evento che si ha l’obbligo di impedire equivale a cagionarlo.

Vi è anche da considerare che l’agente non può rispondere del verificarsi dell’evento se, pur titolare di una posizione di garanzia, non disponga della possibilità di influenzare il corso degli eventi. Al contrario, chi ha tale possibilità non risponde del verificarsi dell’evento se non ha un obbligo giuridico di intervenire per operare la modifica del decorso degli avvenimenti.

“L’obbligo di garanzia” del medico di Pronto Soccorso è definito dalle specifiche competenze della medicina d’urgenza.

Nell’alveo di tali competenze specifiche vi rientrano: l’esecuzione di alcuni accertamenti clinici, la decisione circa le cure da prestare e l’individuazione delle prestazioni specialistiche eventualmente necessarie, nonché la decisione inerente al ricovero del paziente e alla scelta del reparto reputato più idoneo.

Tuttavia, a fronte di una diagnosi differenziale non ancora risolta, il medico deve compiere gli accertamenti diagnostici necessari per accertare quale sia la patologia effettivamente patita e adeguarne le cure.

Ne deriva che l’esclusione di ulteriori accertamenti può essere giustificata solo dalla certezza che una di queste patologie possa essere esclusa.

Nel caso concreto il medico aveva interpreto i sintomi omettendo una accurata anamnesi e i dovuti accertamenti.

Ebbene, per potere addebitare il decesso del paziente al Medico in questione è necessario ricorrere al giudizio controfattuale. E’ necessario, cioè, domandarsi se ulteriori indagini diagnostiche avrebbero impedito il decesso.

I Giudici di primo grado, non svolgevano il giudizio controfattuale, conformandosi al parere dei Consulenti che, invece, negavano una certezza assoluta dell’efficacia salvifica.

Per tali ragioni, la sentenza assolutoria della Corte d’Appello di Napoli viene annullata con rinvio ai fini civili.

Avv. Emanuela Foligno

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