Panchina pubblica scheggiata provoca la ferita alla gamba del pedone.

Panchina pubblica scheggiata e arrugginita provoca lesioni alla gamba del pedone (Cassazione civile, sez. VI, 13/10/2022, n.30122).

Il danneggiato citava a giudizio il Comune di Atri, innanzi al Giudice di Pace di Atri, per sentirlo condannare, ai sensi dell’art. 2051 c.c., al risarcimento dei danni subiti a causa dell’infortunio occorso per avere urtato una panchina pubblica scheggiata e tagliente.

L’attore deduceva di essersi ferito alla gamba destra urtando inavvertitamente una panchina spezzata, tagliente e arrugginita posta su un marciapiede nei pressi della villa comunale di Atri.

Il Comune si difendeva contestando la pretesa attorea ed invocando il caso fortuito, in considerazione della negligente condotta dello stesso pedone: il Giudice di Pace rigettava la domanda.

L’uomo proponeva appello e il Tribunale di Teramo rigettava integralmente il gravame, siccome infondato, e confermava la sentenza emessa in primo grado.

Segue ricorso in Cassazione dove il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2051 e 2697 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

In sostanza, secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe erroneamente applicato i principi elaborati dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia.

La doglianza è inammissibile in quanto riguarda il giudizio di fatto in ordine all’efficacia esclusiva dal punto di vista causale della condotta colposa del danneggiato, che è profilo non sindacabile nella sede di legittimità.

Il ricorrente richiede, infatti, una rivalutazione dei dati fattuali e in particolare probatori, il cui giudizio rimane nella piena discrezionalità del Giudice di merito, non sindacabile in Cassazione.

Spetta, in via esclusiva, al Giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Ciò che rileva dinanzi alla Suprema Corte è che la motivazione non sia viziata da un punto di vista logico e giuridico.

Di talchè, impossibile riesaminare il merito della vicenda che ha visto la lesione alla gamba del ricorrente per avere urtato una panchina pubblica lasciata asseritamente in stato di degrado.

Il ricorsoo viene dichiarato inammissibile e il ricorrente viene condannato all’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

Avv. Emanuela Foligno

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