Paralisi del nervo facciale, medico responsabile anche con colpa lieve

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Condannato il chirurgo che aveva eseguito un intervento di timpano plastica aperta a destra, a cui era seguita una paralisi del nervo facciale della paziente

Aveva convenuto in giudizio una clinica del napoletano per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali, nonché per la diminuita vita di relazione. La donna, infatti, si era sottoposta a un intervento chirurgico di timpano plastica aperta a destra. All’operazione era seguita una paralisi del nervo facciale, conseguenza, a suo avviso, di una imprudente, negligente ed imperita condotta colposa professionale del personale medico. La paziente lamentava, inoltre, di non essere stata informata della natura effettiva e della gravità dell’intervento nonché delle eventuali complicazioni.

Il ctu, aveva precisato che il chirurgo, chiamato in causa dalla clinica, pur avendo commesso un errore tecnico aveva una responsabilità molto attenuata. La condotta del medico, secondo il perito, sarebbe stata conforme ai parametri di diligenza e prudenza.

Il Tribunale di Torre Annunziata, tuttavia, con la sentenza n. 1531/2018, ha ritenuto la responsabilità a carico del medico piena e completa. E’ il medico, infatti, che risponde della mancata prestazione sia nel caso di dolo, sia in quello di colpa grave o lieve. Non poteva quindi trovare applicazione la limitazione di responsabilità del prestatore d’opera prevista dall’art. 2236 del codice civile. Da qui la condanna del camice bianco in solido con la clinica al pagamento di un risarcimento pari a circa 30mila euro.

L’obbligazione a cui è tenuto il medico – chiarisce la sentenza – è tipicamente professionale.

In quanto tale può essere legittimamente e pacificamente ritenuta di mezzi. Il sanitario, in sostanza, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera intellettuale per il raggiungimento del risultato prefissato, non per conseguirlo necessariamente.

“Essendo l’obbligazione del medico di mezzi e non di risultato ne consegue che la legge richiede un grado di diligenza più elevato rispetto all’ordinario. Tale quid pluris è ricavabile dal secondo comma dell’art. 1176 c.c.”. La norma statuisce che la diligenza del professionista va valutata con riguardo alla natura dell’attività esercitata.

“Esula, dunque, dalla figura del medico/professionista il concetto di diligenza del buon padre di famiglia”. Alla luce di ciò, conclude il Giudice, “l’inadempimento da parte del medico consiste nell’aver tenuto un atteggiamento non conforme alla diligenza qualificata richiesta”.

 

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