La Corte d’appello di Trento si è espressa sul caso in cui parcheggiare la propria auto nella corte condominiale impedisca l’accesso ai condomini
Commette reato chi decide di parcheggiare la propria auto nella corte condominiale impedendo, di fatto, l’accesso agli altri condomini?
Sulla questione si è espressa la Corte d’appello di Trento, con la sentenza n. 297 del 27 ottobre 2016.
Per i giudici, parcheggiare la propria auto nella corte condominiale rendendo difficoltoso l’accesso agli altri abitanti del condominio è reato.
Nel caso di specie, la Corte d’appello ha condannato due imputate che avevano volontariamente parcheggiato la propria auto nella corte condominiale.
Il gesto aveva ostacolato l’accesso e l’uscita dalla corte stessa delle auto dei proprietari delle abitazioni vicine.
Le due donne erano quindi state ritenute, in primo grado, colpevoli del reato di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art. 393 cod. pen.).
Questo perché avevano “ostruito l’accesso ad una corte comune”, parcheggiando la propria auto nella corte condominiale bloccando il transito di altri mezzi.
In particolare, quello dell’auto di un altro soggetto e di una coppia di coniugi, proprietari degli appartamenti vicini.
Le donne, però, hanno deciso di impugnare la sentenza, ritenendola ingiusta.
Entrambe hanno evidenziato che le condotte relative al parcheggio di automobili non possono integrare né il reato di “violenza privata” (art. art. 610 del c.p. cod. pen.), né quello di “esercizio arbitrario delle proprie ragioni” (art 393 c.p.).
Questo, a meno che non emerga che vi sia stato un ripetuto rifiuto di rimuovere l’auto, che nel caso in esame non era stato accertato.
La Corte d’appello, però, ha confermato la sentenza di primo grado, rigettando l’impugnazione proposta dalle due imputate.
I giudici hanno osservato che può considerarsi violento “ogni mezzo idoneo a privare coattivamente della libertà di determinazione e di azione l’offeso”, il quale si trovi così costretto “a fare, tollerare o omettere qualcosa contro la propria volontà”.
Inoltre, la Cassazione ha in più occasioni ritenuto reato la condotta del soggetto che aveva “intenzionalmente parcheggiato la propria vettura dietro quella della parte lesa così impedendole di muoversi”.
Secondo la Corte d’appello, quindi, in questo caso era evidente l’elemento della costrizione.
Pertanto, ha deciso di confermare la sentenza espressa in primo grado.
Secondo la Corte d’appello, infatti, l’atteggiamento delle imputate aveva senza alcun dubbio dimostrato la loro volontà di ostacolare l’accesso e l’uscita dalla corte comune delle auto dei proprietari delle abitazioni vicine.
Alla luce di questo, la Corte ha confermato la condanna delle imputate, condannate anche al pagamento delle spese processuali.
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