Nel caso di provvisionale per il risarcimento del danno alla parte civile il termine di pagamento coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna
La Suprema Corte (Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n. 23742 del 10 agosto 2020), chiarisce che “qualora il beneficio della sospensione condizionale della pena sia subordinato al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile il cui termine non sia stato stabilito dal Giudice, lo stesso coincide con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna”.
Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Ascoli Piceno respingeva la richiesta avanzata dal Pubblico Ministero di revoca della sospensione condizionale della pena concessa dallo stesso Tribunale con sentenza passata in giudicato.
Il beneficio della sospensione della pena era condizionato al pagamento di una provvisionale per la quale non era stato stabilito alcun termine ai fini dell’adempimento, dunque il Tribunale aveva ritenuto operante quello quinquennale previsto dall’art. 163 c.p. e non ancora trascorso.
Propone ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica lamentando la violazione dell’art. 165 c.p..
Considera la Procura rimettente che in caso di omessa indicazione di un termine per il pagamento della provvisionale a favore di parte civile, la giurisprudenza è orientata a ritenere che essa debba essere corrisposta al passaggio in giudicato della condanna e solo a seguito di mancato adempimento può essere revocato il beneficio.
La Suprema Corte dichiara fondato il ricorso.
Il Giudice dell’Esecuzione ha errato nell’individuare il termine entro il quale il condannato deve adempiere alla prestazione cui è condizionata l’operatività della sospensione condizionale della pena.
Tale Giudice ha seguito l’orientamento giurisprudenziale che vede l’integrazione da parte del Giudice con il termine legale di sospensione condizionale della pena oggetto del primo comma dell’art. 163 c.p. (due anni per le contravvenzioni e cinque per i delitti).
La Suprema Corte, invece, richiama l’art. 1183 c.c., il quale stabilisce che “se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita il creditore può esigerla immediatamente”.
Da tale formulazione, può evincersi che, in mancanza di uno specifico termine di adempimento, la condanna al pagamento della provvisionale determina il sorgere di un’obbligazione immediatamente esigibile dal suo creditore.
Per tale motivo la Corte di Cassazione annulla con rinvio l’ordinanza impugnata e ribadisce il principio di diritto in base al quale “in assenza di un termine di pagamento della provvisionale in favore della parte civile a cui sia subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, esso coincide con la data di passaggio in giudicato della sentenza”.
Avv. Emanuela Foligno
Hai vissuto una situazione simile? Scrivi per una consulenza gratuita a redazione@responsabilecivile.it o invia un sms, anche vocale, al numero WhatsApp 3927945623
Leggi anche: